TEXT CACHED
Fase giudiziaria Sulla scorta delle assunte tramite la nostra azienda, che il debitore possiede beni pignorabili o sequestrabili.
Volete verificare la solvibilità dei vostri partners d'affari ? Vantate dei crediti ? I vostri debitori sono insolventi oppure sono spariti ? Non sapete dove si nascondono ? Volete verificare la loro solvibilità prima di dare avvio ad un'azione legale ?La nostra azienda può raccogliere le informazioni che vi interessano circa lo stato finanziario ed economico dei vostri interlocutori d'affari.
La Miralux Fiduciaria Sagl provvede quindi ad effettuare con la massima diligenza la prima fase di recupero, consistente nell'accertare la solvibilità del debitore e le concrete possibilità di recupero del credito.
Recupero crediti in Svizzera in Ticino a Lugano
Procediamo dapprima alla verifica del domicilio/residenza effettivi del vostro debitore onde verificare precipuamente la possibilità di una definizione stragiudiziale della procedura d'incasso.
La possibilità di verificare precipuamente l’esistenza di beni mobili o immobili, conti bancari, redditi, aziende offshore del debitore, costituisce infatti la premessa indispensabile e la migliore garanzia per dare avvio un’operazione d'incasso del credito con effettive possibilità di successo.
Dato che il presupposto imprescindibile per adire le vie legali e/o esecutive con una ragionevole probabilità di esito positivo è rappresentato dalla verifica preventiva della situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, ci chineremo su tale problematica, verificando presso le autorità competenti, la camera di commercio, i tribunali, ecc.
Trasmetteremo al creditore le necessarie informazioni sullo stato patrimoniale del debitore ed utili ragguagli, atti ad adottare una decisione sull'opportunità di adire le vie legali ed/od esecutive o di entrare in relazioni d'affari con un vostro partner potenziale.
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Detto altrimenti, il creditore avrà la garanzia, che per la durata di ben 20 anni consecutivi, potrà sempre escutere il suo debitore e questo non potrà validamente opporsi a tale procedura, salvo arguire e dimostrare di essere nullatenente.
Se il debitore dovesse nel frattempo acquisire dei beni mobili o immobili, si potrà quindi facilmente pignorare o sequestrare i medesimi sulla sola scorta della presentazione dell'atto di carenza di beni, senza cioè rifare tutta la procedura di accertamento del credito.
Il coordinamento della fase di accertamento a quella giudiziaria, permette quindi alla nostra clientela di meglio valutare l'opportunità di intraprendere la seconda possibilità, ovvero di adire le vie legali solo quando vi è ragionevole certezza di escutere positivamente il debitore.
In sostanza l’azione legale viene promossa solo ed esclusivamente in caso di pratiche sicure, ovvero quando, a seguito delle ricerche già effettuate nella fase primaria di accertamento, vi è fondato motivo per ritenere che il patrimonio ufficiale o occulto del debitore sia sufficiente ad estinguere la pretesa creditoria.
Fase di accertamento La prima fase di verifica consiste nell'accertare la residenza ufficiale ed effettiva del debitore, sia che esso si tratti di una persona fisica o giuridica.
Ciò significa che in questo lasso di tempo, il credito non andrà in prescrizione ed il creditore potrà sempre e comunque agire contro il debitore, tramite una procedura speciale, particolarmente celere, snella e poco onerosa.
In un termine ragionevolmente breve dal conferimento dell’incarico, cercheremo di approfondire la portata economico-finanziaria del vostro debitore, sia quella ufficiale, che appare cioè alla luce del sole, che quella, ufficiosa, ovvero volutamente occulta.
Sulla scorta delle assunte tramite la nostra azienda, che il debitore non possiede alcun bene pignorabile o sequestrabile.
Questa valutazione di opportunità fa difetto invece nel caso in cui il creditore incarica direttamente di un’azione legale un avvocato: generalmente, i legali spesso e volentieri senza verificare le effettive condizioni economiche del debitore.
Fase esecutiva La mancata riscossione del vostro credito contestualmente alla prima fase, volta invero principalmente alla verifica della solvibilità del debitore, non implica ipso e facto l'impossibilità di incassare il credito.
La nostra ditta opera nel settore del recupero crediti attraverso una struttura investigativa propria e mediante rete informativa,avvocati, commercialisti e fiduciari a Lugano in Ticino e in tutta la Svizzera
S'impone allora la promozione di un'azione di recupero del credito, da effettuarsi dalla nostra azienda per le vie esecutive, vale a dire con l'intimazione al creditore di un precetto esecutivo ed, in un secondo tempo, caso in cui il debitore dovesse interporre opposizione al precetto, tramite l’intervento di un legale di nostra fiducia, il quale adirà il foro giudiziario competente onde far accertare l'esistenza e l'esigibilità del credito vantato.
La fase di accertamennto viene esplicata direttamente e personalmente dalla nostra azienda e la stessa viene estesa anche all'assunzione di dati e cifre presso tutte le persone, autorità o aziende che si presume abbiamo rapporti diretti o indirettii con il debitore.
Difatti, una volta terminata la procedura d'incasso, l'Ufficio esecuzione e fallimenti elvetico, rilascerà a favore del creditore ed a carico del debitore, un cosiddetto atto di carenza di beni.
Contemporaneamente, se richiesti, possiamo già provvedere in questa prima fase richiesta al vostro debitore di por mano al portafogli onde estinguere il credito.
TEXT CACHED
Si deve subito far luce sulla solidità del bilancio
Si deve subito far luce sulla solidità del bilancio, Il Sole 24 Ore
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
Infine, è necessario passare all'analisi "Swot" (minacce, opportunità di settore e di mercato; punti di forza e di debolezza interni all'impresa) e costruire un'anamnesi di almeno tre anni che inizi a porre in evidenza il livello di rischio del proprio business.
Poi sarebbe il caso di metter sotto la lente d'ingrandimento i concorrenti diretti e fare le stesse analisi sui loro bilanci (che sono pubblici).
Questa volta non ci sarà lo Stato che paga la multa per aver introdotto con il solito ritardo una disposizione comunitaria, come accadde allora.
Successivamente, bisogna lavorare con programmi tipo Excel sulla costruzione di sistemi di indicatori che mettano in luce la redditività aziendale nelle sue varie componenti: la solidità e la resistenza patrimoniale dell'impresa, la liquidità e il suo grado di volatilità, il grado di sviluppo aziendale sia di tipo strutturale che operativo.
All'interno del Pannello di controllo sono disponibili per gli Utenti registrati informazioni relative all'analisi di bilancio, al costo medio ponderato del capitale (WACC - Weighted Average Cost of Capital), al calcolo del 3% dell'utile d'esercizio che le cooperative devono versare ai fondi mutualistici ed a tutti i nostri strumenti.
Basilea 2 stabilisce che il credito bancario dovrà essere parametrato al grado di possibile/probabile perdita del debitore: il calcolo e la valutazione del rischio ne rappresenta logicamente l'anticamera.
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TEXT CACHED
In altri termini si è ritenuto che, in presenza di
sintomi rivelatori di una situazione di crisi dell’attività produttiva e non di
uno stato d’insolvenza, sia inevitabile affidare all’imprenditore anche le
scelte operative più opportune per poterla superare, tanto più che egli avrà
interesse ad avvalersi nel modo migliore di tutti i rimedi interni ed esterni
dei quali si presume che abbia la migliore consapevolezza.
presunzione del pregiudizio determinato dallo
stato di insolvenza che legittimava l’esercizio della revocatoria fallimentare,
salvo la prova della inscientia decoctionis del convenuto a carico del
curatore e quella contraria alla sussistenza di detta presunzione, si è
sostituita la medesima disciplina dettata per la bancarotta preferenziale.
In realtà, però, quando alla procedura anticipatoria fa seguito
quella d’insolvenza si può affermare che la situazione di squilibrio
economico-finanziario o patrimoniale che ha dato luogo all’apertura della prima
altro non era che uno stato d’insolvenza che avrebbe dovuto essere dichiarato
sin dall’origine.
la enunciazione di cui alla lettera gg),
l’esecuzione del programma di risanamento, una volta approvato ed omologato,
deve concludersi in un congruo termine, che si è ritenuto di fissare nell’arco
temporale di due anni, salva sempre la possibilità di far luogo alla cessazione
della procedura, quando tale fase esecutiva non possa essere utilmente
iniziata, proseguita o completata, ovvero alla sua revoca, qualora si accerti
che il debitore ha esposto false informazioni o ha omesso di fornire
informazioni rilevanti al fine di essere ammesso alla procedura o ha compiuto
atti in frode ai creditori.
È stato, inoltre,
stabilito che, sino a quando la facoltà di scioglimento non sia esercitata, il
contratto continua ad avere esecuzione.
ordine alla lettera mmm) va premesso che la
ripartizione dell’attivo caratterizza l’ipotesi del risanamento dell’impresa
mediante cessione dei complessi aziendali oppure della mera liquidazione del
patrimonio del debitore, in quanto nel caso della ristrutturazione si
presuppone che l’imprenditore riacquisti la capacità di far fronte alle sue
obbligazioni e, quindi, non si rende più necessario provvedere al loro
soddisfacimento con il realizzo delle attività.
forme agevolate di estinzione delle
obbligazioni e pretendere che il debitore adempia a tutti i suoi debiti
tradirebbe la stessa finalità della procedura anticipatoria, la quale è
assimilabile ad un concordato stragiudiziale reso legittimo e vincolante per
tutti i creditori dall’intervento giurisdizionale di esclusiva legittimità.
parte, voler concepire anche nella procedura
anticipatoria una gestione commissariale non appare in sintonia con il tipo di
strumento recuperatorio adottato, che resta nella disponibilità del debitore e
che preclude qualsiasi intervento giudiziario sino a quando all’esterno non si
abbia sentore del manifestarsi di uno stato d’insolvenza.
prevedere adeguati
controlli sul piano proposto dal debitore, nel caso in cui si tratti di società
quotata;.
disciplinare gli
effetti della procedura di insolvenza per il debitore e per i creditori,
evitando incapacità che non siano strettamente utili per la procedura e
sancendo, tra l’altro, lo spossessamento del patrimonio, l’osservanza delle
formalità di legge sull’opponibilità degli atti ai terzi, l’inefficacia degli
atti e dei pagamenti connessi alla gestione ordinaria dell’impresa successivi
alla dichiarazione dello stato d’insolvenza, la compensazione tra debiti e
crediti, anche non liquidi od esigibili, sorti anteriormente alla prima fase
concorsuale, il divieto delle azioni esecutive individuali, anche speciali, la
sospensione o la limitazione degli interessi per determinate categorie di
creditori;.
Non diversamente il divieto
di compiere atti diretti ad acquisire una posizione preferenziale rispetto ad
altri creditori e la sanzione dell’inefficacia degli atti compiuti senza
l’autorizzazione del giudice delegato, quando questa è richiesta, tendono ad
evitare che possa essere modificata la situazione debitoria all’atto
dell’apertura della procedura e che tutti i creditori siano vincolati
dall’accordo o dalla convenzione che stanno alla base del superamento dello
stato di crisi dell’impresa.
individuare i piccoli
imprenditori, non soggetti alle procedure, in base a criteri valevoli anche per
le società e gli altri imprenditori collettivi, e riferiti, anche in via
alternativa, al totale dell’attivo dello stato patrimoniale, al totale dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni e al numero dei dipendenti;.
dalle nuove dinamiche della riforma è la figura
di reato introdotta al numero 1) della lettera b) del comma 2, in
relazione alle false rappresentazioni della realtà patrimoniale dell’impresa
rese per essere ammessi alla procedura di crisi o al programma di risanamento
ovvero per continuare indebitamente a beneficiare di tali procedure.
è stato considerato che le condotte che
vìolano i princìpi a tutela dei quali sono state previste norme incriminatrici
possono essere parimenti lesive quando imprenditore sia una società (lettera d).
coordinare la
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, prevista dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
– La mancata conclusione del procedimento
anticipatorio o di crisi imprenditoriale oppure il mancato esperimento dello
stesso non escludono che si debba ugualmente dare vita ad una fase concorsuale
quando si accerti uno stato di insolvenza e si ritenga, quindi, necessario
trovare un’adeguata soluzione al dissesto con il soddisfacimento dei creditori
e, se è possibile, con il risanamento totale o parziale dell’impresa.
conto anche di tali contrasti interpretativi, si
è ritenuto, da un lato, di limitare gli effetti dell’accertamento del passivo
ai soli fini concorsuali, restando sempre la possibilità per il debitore, una
volta tornato in bonis, di rimettere in discussione tali rapporti
controversi e, dall’altro, si è introdotta in via generale la tutela del
reclamo al collegio e del ricorso per cassazione.
prevedere
l’articolazione della procedura in due fasi: la prima di osservazione della
durata massima di novanta giorni, volta all’accertamento della reale
consistenza dell’impresa e del patrimonio del debitore ed alla scelta della
concreta soluzione da adottare; la seconda di attuazione di un programma di
risanamento totale o parziale dell’impresa ovvero, in via alternativa, di
liquidazione ed in ogni caso di soddisfacimento dei creditori;.
previsione di pene accessorie (lettera c)
riflette l’esigenza di inibire l’assunzione di ufficio direttivo di qualsiasi
persona giuridica da parte di chi sia stato condannato per bancarotta o per
avere reso false informazioni nel contesto di procedure di crisi o di programmi
di risanamento.
SENATO DELLA REPUBBLICA
disciplinare, in
caso di mancata realizzazione del programma, la cessione dei complessi
aziendali in funzionamento, consentendo la prosecuzione delle attività
d’impresa, in presenza dei necessari presupposti economico-finanziari, e la
liquidazione dei beni del debitore, facendo ricorso a forme agili e spedite di
vendita, purché trasparenti e caratterizzate da ampia pubblicità, previo parere
del comitato dei creditori e, nei casi di particolare rilevanza economica, con
l’autorizzazione del giudice delegato;.
prevedere che il
programma di risanamento del debitore debba essere approvato con la
partecipazione di tutti i creditori, secondo maggioranze di numero e di crediti
anche mediante mancata manifestazione del dissenso, previa adozione di adeguate
modalità di informazione;.
sembra potersi dubitare, secondo una consolidata
giurisprudenza delineatasi da anni per il concordato preventivo, che gli
effetti della procedura, una volta che la stessa sia stata deliberata,
retroagiscano al momento della presentazione dell’istanza da parte del
debitore.
Si
pone, poi, una relazione fra la condotta dell’autore-debitore ed il dissesto
dell’impresa tale da impedire che atti dispositivi in sè leciti, in qualunque
tempo commessi, assumano carattere di illiceità a prescindere dal loro
collegamento con lo stato di insolvenza.
effetti della dichiarazione dello stato di crisi o
di insolvenza della società con soci illimitatamente responsabili, escluse le
cooperative, si estendono anche a questi ultimi, tenuti all’adempimento delle
obbligazioni sociali con tutto il proprio patrimonio lettera lll).
stata, altresì, esclusa la responsabilità di cui
all’articolo 2560 del codice civile, intendendosi liberare, con la cessione
dell’azienda a terzi, il debitore da tutte le obbligazioni inerenti
all’esercizio dell’impresa ed evitare una responsabilità per coobbligazioni non
più direttamente riferibili all’imprenditore, ma alle successive vicende
proprie del cessionario dell’azienda.
così brevemente lo stato attuale del sistema
normativo concorsuale, appare, innanzitutto, inevitabile osservare che
qualsiasi tentativo di riforma in materia non soltanto deve risultare
compatibile con la legislazione europea, ma deve anche ispirarsi alle nuove
prospettive rappresentate in tale contesto dall’esigenza di un recupero delle
imprese in crisi nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse
dell’imprenditore, secondo la concezione del legislatore del 1942, ma
confluiscono posizioni economiche e sociali di portata generale, sicché il
tentativo di risanamento e di superamento della crisi aziendale temporanea,
deleteria anche per l’occupazione, è divenuto inevitabile.
Questa
ulteriore conseguenza ha, però, determinato non poche discrasie nel sistema
perché non è stato possibile giustificare sempre gli effetti extraconcorsuali,
soprattutto tenuto conto che l’incapacità del fallito preclude allo stesso di
partecipare alle controversie nelle quali vengono assunti provvedimenti
destinati ad incidere definitivamente sui diritti patrimoniali
dell’imprenditore.
prevedere che, nel
caso di rigetto dell’istanza di apertura di crisi, di mancata approvazione od
omologazione del piano di risanamento, il tribunale o il giudice delegato
promuovano, se ne ricorrono i presupposti, la dichiarazione dello stato di
insolvenza;.
ogni caso, è vero che l’approvazione dei creditori
non esclude che il tribunale possa diversamente decidere sulla correttezza e
sulla legalità del programma, mentre la mancanza di tale approvazione preclude
tale giudizio e non consente il superamento dello stato di crisi
imprenditoriale, ma è altrettanto innegabile che resta sempre la successiva
procedura di insolvenza nella quale con maggiore penetrazione dei pubblici
poteri si può ancora assicurare la tutela degli interessi pubblicistici
coinvolti nel dissesto.
267, fermo
restando quanto stabilito dal medesimo articolo in materia a proposito della
conoscenza o mancata conoscenza dello stato di insolvenza del debitore;
eee)
prevedere una facoltà generale di scioglimento della procedura da tutti i
contratti in corso non eseguiti o non interamente eseguiti e la sospensione
degli stessi sino al concreto esercizio della suddetta facoltà, salvo il
diritto del contraente in bonis di chiedere al giudice delegato la
fissazione di un termine;
fff)
prevedere che l’accertamento del passivo si svolga davanti al giudice delegato
e che i suoi provvedimenti possano formare oggetto di successivo reclamo al
tribunale e ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della
Costituzione, con effetti endoconcorsuali;.
dell’amministrazione straordinaria è stato
introdotto con il decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
verifica da parte dei creditori, e successivamente
del tribunale, in sede di omologazione, della legittimità del programma di
risanamento e di estinzione delle obbligazioni del debitore si giova delle
risultanze di un’apposita relazione che il commissario giudiziale provvede a
depositare in cancelleria, ai sensi della lettera z).
La nozione di colpa grave, in riferimento
alla materia che qui interessa, è già nota perché ad essa fa riferimento
l’articolo 217, primo comma, numero 4), della legge fallimentare: episodi di
grave negligenza, imperizia o imprudenza nella conduzione dell’impresa
dovrebbero trovare qui la loro sanzione allorquando essi abbiano determinato o
aggravato lo stato di insolvenza.
primo sistema semplificava l’indagine giudiziaria,
ma prescindeva dalle specifiche situazioni nelle quali il debitore e l’accipiens
avevano operato; quello attualmente vigente mitiga, in un certo senso, le
conseguenze inique di un’esasperata osservanza della par condicio
creditorum, ma presta il fianco a possibili effetti distorsivi della sua
concreta applicazione in conseguenza dell’esito delle prove assunte.
– Esistono attualmente diverse aree normative
per la regolamentazione della crisi dell’impresa: quella del fallimento,
applicabile a tutti gli imprenditori commerciali che si trovano in stato di
insolvenza e la cui attività non superi determinate dimensioni; quella
amministrativa riservata alle imprese di particolare rilevanza economica e
sociale, oppure che svolgono una specifica attività (assicurativa, bancaria, di
revisione, d’intermediazione fiduciaria e di valori mobiliari); quella prevista
dalle procedure concorsuali cosiddetti «minori» (concordato preventivo ed
amministrazione controllata); quella, infine, cosiddetta «privatistica», nella
quale sono inquadrabili gli accordi tra il debitore e i creditori (il pactum
de non petendo, i concordati stragiudiziali e le convenzioni bancarie).
lettera u) concerne l’espresso riconoscimento
che i crediti sorti per la gestione dell’impresa e l’amministrazione del
patrimonio del debitore, dopo l’apertura della procedura di crisi, debbano
essere qualificati di natura prededucibile anche nella successiva fase
concorsuale dell’insolvenza.
prevedere che la
sentenza definitiva di dichiarazione dello stato di insolvenza abbia autorità
di giudicato nel processo penale;.
al presupposto obiettivo che determina il
sorgere della fase concorsuale in esame non si è più in presenza di uno stato
di crisi o di squilibrio economico, finanziario o patrimoniale, come nella procedura
anticipatoria, ma occorre che si sia delineata quell’incapacità
dell’imprenditore a fare fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni,
riproponendosi tutte le indicazioni e le questioni interpretative che sono
state poste alla base della dichiarazione di fallimento.
Si
deve, quindi, ritenere che la revocatoria concorsuale non è esercitabile tutte
le volte in cui non sia possibile fornire la prova del dolo del debitore e del
danno che l’atto solutorio abbia provocato agli altri creditori allo scopo di
favorire taluno di essi, come nei casi in cui il pagamento sia avvenuto in
favore di chi può, comunque, ottenere ugualmente il soddisfacimento nel
concorso collettivo, o contestualmente al pagamento ricevuto abbia effettuato
la controprestazione.
prevedere che i
crediti sorti per la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio
del debitore, dopo l’apertura della procedura di crisi, siano prededucibili
anche nella successiva fase di insolvenza;.
I
crediti sorti per la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio
del debitore sono prededucibili anche nella fase successiva di insolvenza,
«assicurandosi in tale modo la soddisfazione dei costi della procedura come
debiti della massa».
prevedere che il
tribunale, in qualsiasi momento in cui la procedura di crisi non è utilmente
proseguibile, possa disporre la sua cessazione e dichiarare lo stato
d’insolvenza, se questa è stata accertata;.
spazio è stato attribuito all’area concorsuale
amministrativa, nella quale si collocano la disciplina della liquidazione
coatta amministrativa, diretta a regolare, come si è detto in premessa,
l’insolvenza di specifiche imprese (assicurative, bancarie, di revisione,
fiduciarie, d’intermediazione finanziaria), e quella dell’amministrazione
straordinaria, destinata alla disciplina dei complessi imprenditoriali non
coinvolti in via esclusiva nella liquidazione coatta amministrativa e aventi
determinate dimensioni di particolare rilevanza sociale ed economica.
in cui non siano state raggiunte le
maggioranze dei creditori previste per l’approvazione del programma ovvero nei
casi di rigetto dell’istanza o di mancata approvazione od omologazione del
piano di risanamento, il giudice delegato promuove da parte del tribunale il
giudizio di dichiarazione dello stato d’insolvenza; ma anche in questo caso,
come si è detto per la conversione, occorre procedere preventivamente all’accertamento
di tale stato al quale è strettamente collegata l’apertura di quest’ulteriore
fase processuale.
disciplinare gli
effetti dell’apertura della procedura sui rapporti giuridici preesistenti,
prevedendo, in particolare, la facoltà del debitore di sciogliersi da
determinati rapporti, con l’autorizzazione degli organi della procedura, quando
la loro prosecuzione pregiudichi l’attuazione del piano;.
vale osservare che la continuazione
dell’esercizio dell’impresa costituisce una connotazione della situazione quo
ante che faceva capo all’imprenditore in bonis, cosicché non si può
escludere che l’assenza di attività produttiva, già delineatasi
antecedentemente, possa ugualmente determinare l’avvio del procedimento in
vista di uno squilibrio patrimoniale che possa preludere all’insolvenza e del
quale il debitore intende farsi carico per superarlo.
lettera t) è stato stabilito che, ove la
procedura di crisi non possa essere utilmente continuata, debba essere disposta
la sua cessazione e dichiarato lo stato d’insolvenza.
Si è
voluto considerare l’utilità di scongiurare situazioni tali per cui diversi
giudici possano, in teoria, apprezzare diversamente, ai fini
dell’individuazione dello stato di insolvenza, la medesima situazione di fatto.
Tra i principi indicati figurano quelli previsti dal
codice civile in materia di responsabilità patrimoniale (articolo 2740), di
concorso di creditori e cause di prelazione (articolo 2741), di obbligo di
tenuta delle scritture contabili (articolo 2214).
quanto detto deriva, innanzitutto, l’esigenza di
prevedere – articolo 3, comma 1, lettera a) – la fondamentale
fattispecie penale di bancarotta fraudolenta patrimoniale che si connota, non
diversamente dall’attuale previsione, per la violazione del vincolo legale che
limita, ex articolo 2740 del codice civile, la libertà di disposizione
dei beni.
disciplinare gli
effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, prevedendo:
1)
l’inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti scaduti nel giorno
della dichiarazione d’insolvenza o posteriormente, in conformità di quanto
attualmente disposto;
2)
la revocatoria ordinaria regolata dal codice civile; quella concorsuale
relativamente ai negozi posti in essere al fine di favorire alcuni creditori in
danno di altri, ai negozi, agli atti ed ai pagamenti anormali, ai negozi in cui
le prestazioni del debitore sono sproporzionate rispetto a quello che è stato a
lui dato o promesso;.
In particolare, tale normativa
prevede che, nella distribuzione degli acconti, deve essere data preferenza,
sempre nel rispetto della par condicio creditorum, ai lavoratori
subordinati ed ai crediti degli imprenditori per le vendite e le
somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore
dell’impresa insolvente nei sei mesi precedenti la declaratoria di tale stato.
nella nuova procedura d’insolvenza si è inteso
essenzialmente privilegiare la stessa privatizzazione dell’insolvenza e con
essa le iniziative del debitore, dei creditori e di tutti i soggetti
interessati al dissesto, ai quali è opportuno che sia lasciata la scelta dei
mezzi di recupero del sistema produttivo di ciascuna impresa, salvo il principio
di legalità il cui accertamento non può che appartenere al giudice ordinario.
In particolare,
le condotte di occultamento, distruzione o falsificazione, ma anche di dolosa
omissione delle scritture contabili, perseguono, in un’ottica fraudolenta che
si intende reprimere, lo scopo di rendere indisponibile ovvero fuorviante lo
strumento fondamentale per la ricostruzione della situazione patrimoniale
dell’impresa.
i crediti contratti per la gestione
dell’impresa ed il patrimonio del debitore non possono che essere qualificati
di natura prededucibile e devono essere soddisfatti con preferenza rispetto ad
ogni altro credito.
si è ribadito quanto contenuto nella legge
fallimentare, per quanto attiene alla disciplina delle formalità di legge
sull’opponibilità e sull’inefficacia degli atti ai terzi e degli atti e dei
pagamenti connessi alla gestione ordinaria dell’impresa successivi alla
dichiarazione dello stato d’insolvenza.
bancarotta semplice
patrimoniale, consistente in condotte che, con colpa grave, causino od
aggravino lo stato di insolvenza;.
la previsione normativa ha eliminato la
revocatoria concorsuale per i pagamenti normali e l’ha limitata per i negozi
normali (tra i quali si possono fare rientrare il pegno, l’anticresi e
l’ipoteca volontaria, ma non le ipoteche giudiziali) ai casi in cui venga
fornita la prova dell’intenzione del debitore di favorire alcuni creditori in
danno di altri.
prevedere che il
curatore od i curatori, anche mediante forme facilitate di acquisizione dei
dati, presentino, in ogni caso, al tribunale, entro il termine di quindici
giorni dalla scadenza del periodo di osservazione, una relazione sulle cause
dell’insolvenza e su ogni altra circostanza rilevante ai fini della procedura,
nonchè sulla realizzabilità del programma o dei programmi di risanamento
presentati dal debitore o da altri interessati e, in mancanza, formulino un
loro programma in cui siano indicate le iniziative che debbano essere assunte
per farsi luogo alle due alternative sopra indicate del risanamento o della
liquidazione;.
prevedere la
possibilità di inizio delle indagini preliminari e di adozione di misure cautelari
reali, anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, quando
l’istanza diretta ad ottenere tale dichiarazione sia stata già presentata ed
occorra evitare che le condotte costitutive dei reati previsti dal comma 1
siano commesse o portate ad ulteriori conseguenze;.
prevedere che il
debitore o qualsiasi altro terzo possano presentare prima della scadenza del
termine di cui alla lettera uu) un programma di risanamento nel quale
siano indicati gli interventi necessari per la conservazione totale o parziale
dell’impresa, anche mediante cessione dei complessi aziendali, il pagamento
anche in percentuale dei crediti, o con altre modalità concordate, consentendo,
altresì, autonomia al debitore, ai creditori e ad ogni altro interessato per la
negoziazione del programma e disciplinando, inoltre, le procedure di
consultazione sindacale sui suoi contenuti;.
modo non diverso, occorre soffermarsi sulla tendenza
manifestatasi nelle legislazioni dei paesi europei a non considerare più le
procedure concorsuali in termini meramente liquidatori, ma piuttosto destinate,
ove possibile, ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi
dell’impresa, a volte al fine di assicurare la sopravvivenza di questa ed, in
altri casi, allo scopo omologo di procurare alla collettività, ed in primo luogo
agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il
risanamento ed il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.
prevedere, in caso
di omologazione del piano, che la sua esecuzione si concluda entro il termine
di due anni, salvo proroga non superiore a sei mesi, richiesta dal debitore,
accettata dai creditori ed approvata dal tribunale, a decorrere dalla data
della pubblicazione della sentenza, anche se soggetta ad impugnazione, e che,
alla data di scadenza, il tribunale ne verifichi l’avvenuta realizzazione;.
inevitabile percepire esclusivamente
dall’interno dell’impresa una situazione di squilibrio patrimoniale, economico
o finanziario, l’apertura della procedura anticipatoria non può che dipendere
dall’iniziativa del debitore, sul quale ricadono le conseguenze anche di ordine
penale di un mancato intervento giudiziale tempestivo per sopperire alla
situazione di anormalità dell’attività produttiva da lui rilevata.
di ribadire il principio (articolo 2741 del
codice civile) che impone la par condicio creditorum, ha dettato relativo
criterio di cui al comma 1, lettera c), che, tuttavia, rispetto
all’attuale formulazione dell’articolo 216, terzo comma, della legge
fallimentare, si connota, rispetto all’interesse dell’impresa, per il rilievo
dato all’assenza di condizioni che giustifichino l’operato del debitore.
termini definiti dalla lettera g)
dell’articolo in commento viene circoscritta la possibilità di svolgere
indagini preliminari e di adottare misure cautelari reali in previsione di una
possibile dichiarazione dello stato di insolvenza.
prevedere che, nel
corso della procedura di crisi, la gestione dell’impresa e l’amministrazione
del patrimonio restino affidate al debitore, sotto la vigilanza del commissario
giudiziale, salva la necessità dell’autorizzazione del commissario o del
giudice delegato per il compimento di atti di particolare rilevanza;.
secondo il criterio enunciato alla lettera nn),
a differenza della procedura di crisi nella quale l’iniziativa è riservata
necessariamente al solo debitore, in quella d’insolvenza la legittimazione
attiva è riconosciuta non soltanto a quest’ultimo, ma anche ai creditori, al
pubblico ministero e lo stesso tribunale può disporla di ufficio.
prevedere, nel caso
in cui venga promossa la dichiarazione dello stato di insolvenza, la salvezza
di tutti gli atti legittimamente compiuti e che i crediti sorti per la gestione
dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio del debitore, dopo l’apertura
della procedura di crisi, siano prededucibili anche nella successiva fase di
insolvenza;.
lettera d) introduce una innovativa ipotesi
di bancarotta semplice patrimoniale che descrive la condotta
dell’autore-debitore che causi o aggravi lo stato di insolvenza con colpa
grave.
è noto nel sistema normativo concorsuale
precedente alla legge fallimentare, il tribunale poteva stabilire il giorno
della cessazione dei pagamenti in un tempo non superiore al triennio anteriore,
poi modificato in un termine più ristretto di due anni, con la conseguenza che
l’inefficacia finiva con il colpire tutti gli atti che fossero stati compiuti
nel suddetto periodo, a prescindere da qualsiasi indagine in ordine allo stato
psicologico assunto dal debitore.
assetto normativo si ispira tuttora
essenzialmente ad una finalità liquidatoria delle imprese insolventi e ad una
tutela accentuata (almeno secondo finalità dichiarate ed a prescindere dalla
concreta efficacia) dei diritti dei creditori, determinando, altresì, un
completo spossessamento del patrimonio del debitore, che pone in un’assoluta
incapacità di disporre, anche con effetti extraconcorsuali e di tipo personale.
prevedere una tutela
giurisdizionale, con effetti endoconcorsuali, del debitore, dei creditori e di
ogni altro interessato alla procedura, nella forma dei procedimenti in camera
di consiglio mediante decreti del giudice delegato, reclamo al tribunale e
ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione;.
Si tutela, così, l’interesse ad una esatta conoscenza del
patrimonio del debitore destinato alla garanzia dei creditori.
Il legislatore delegato è impegnato,
perciò, a definire fattispecie di bancarotta fraudolenta che richiedono, sotto
il profilo soggettivo, che l’autore del reato si rappresenti l’idoneità della
sua condotta a causare o aggravare lo stato di dissesto.
può dubitarsi che, sino a quando è in corso la
procedura anticipatoria, non si possa dichiarare lo stato di insolvenza, come
del resto accade attualmente nella vigente disciplina, secondo cui non si può
procedere alla dichiarazione di insolvenza o di fallimento sino a quando
l’imprenditore risulta ammesso al concordato preventivo od all’amministrazione
controllata.
In particolare, va precisato che non è configurabile
un’automatica dichiarazione d’insolvenza, dovendosi riconoscere che l’apertura
della fase anticipatoria in un certo senso la esclude e che dall’indagine sulla
situazione economica del debitore non si possa mai prescindere.
ogni caso il curatore, alla scadenza della fase di
osservazione, deve presentare entro il termine di quindici giorni una propria
relazione con cui prospetta le iniziative che intende assumere sia per eseguire
un proprio programma di risanamento, sia per riferire sulla validità e sulla
legittimità di quelli che potranno essere avanzati dal debitore o da terzi, sia
per informare ad ogni altro effetto sulle cause del dissesto e su ogni altra
circostanza utile alla procedura.
270, è stato sancito che, esclusa
qualsiasi ipotesi di scioglimento automatico, è riconosciuto al commissario
straordinario il potere di sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione
continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da
entrambe le parti alla data di apertura del procedimento.
prevedere che lo
stato di insolvenza sia dichiarato a seguito di istanza del debitore, dei
creditori e del pubblico ministero o di ufficio, con sentenza emessa in camera
di consiglio dal tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale, il
quale adotta i provvedimenti consequenziali;.
tutti i suddetti atti, è rimasta la prova
liberatoria posta a carico del convenuto in ordine alla inscientia
decoctionis ma il periodo sospetto è stato ridotto ad un anno.
prevedere, in caso
di mancata approvazione del programma da parte dei creditori o di rigetto della
domanda di omologazione, che il tribunale disponga senza ritardo la
liquidazione dei beni del debitore e la ripartizione del ricavato in favore dei
creditori;.
mancata approvazione del programma da parte dei
creditori od il mancato accoglimento della domanda di omologazione da parte del
tribunale determinano la liquidazione del patrimonio del debitore e la
ripartizione del realizzo in favore dei creditori (lettera bbb)).
al rilievo sopra rappresentato si può
replicare che, a prescindere dalla necessità di una previsione normativa che
deve autonomamente disciplinare la procedura di insolvenza, l’ipotesi considerata
della consecuzione della procedura di crisi in procedura di insolvenza non
esclude, da un lato, la possibilità che gli organi gestori adottino iniziative
mai prima considerate e diverse da quelle rappresentate dal debitore e,
dall’altro, che le prospettive di risanamento possano essere realizzate più
facilmente anche in relazione al diverso atteggiamento che i terzi e gli stessi
enti finanziatori potrebbero assumere verso il curatore.
prevedere che il
programma di risanamento proposto dal debitore debba formare oggetto di una
relazione del commissario giudiziale ed essere approvato con la partecipazione di
tutti i creditori, secondo maggioranze di numero e di somma;.
prevedere che, con
l’istanza di apertura della procedura di crisi, il debitore debba proporre un
piano di risanamento dell’impresa e di estinzione delle obbligazioni, anche
mediante pagamento differito, rateale ed in percentuale dei creditori, di
durata non superiore a due anni;.
invece, non si delineino le situazioni
descritte, oppure occorra svolgere un’indagine per assicurare che lo stato
dell’impresa consenta il risanamento oppure esclusivamente la liquidazione del
patrimonio, si è ritenuto di riservare agli organi del procedimento la
possibilità di svolgere un’attenta analisi della situazione imprenditoriale in
un termine che non può essere superiore ai novanta giorni, entro il quale
occorre stabilire quale sia la reale consistenza dell’impresa e del patrimonio
del debitore, per assumere le convenienti iniziative.
questa prospettiva, da tempo delineatasi, si è
pensato che non sarebbe stato opportuno privare l’imprenditore, che intende
beneficiarne, della possibilità di denunciare egli stesso la situazione di
crisi che si è determinata e di trarre vantaggio da un intervento giudiziario
tempestivo, facendo, quindi, precedere la dichiarazione dello stato di
insolvenza da una procedura anticipatoria.
prevedere, fuori dei
casi di conversione della procedura di crisi in procedura di insolvenza e
indipendentemente dall’apertura di una procedura di crisi, ove l’imprenditore
versi in stato di insolvenza, l’apertura di una autonoma procedura di
insolvenza destinata alla conservazione totale o parziale delle attività
produttive, ove possibile, e al soddisfacimento dei creditori, sia mediante il
risanamento dell’impresa, sia mediante la liquidazione del patrimonio del
debitore;.
i numerosi aspetti positivi di questa
riforma, la nuova amministrazione straordinaria non ha, tuttavia, risolto in
modo definitivo i problemi e le incongruenze delineatesi, soprattutto per la
mancanza della previsione di un’opportuna correlazione tra il programma di risanamento
ed il ritorno in bonis dell’imprenditore insolvente, nel senso che, una
volta stabilito che l’interesse è rivolto al recupero dei complessi aziendali
ed è stato avviato il coinvolgimento di strutture pubbliche per l’attuazione
del procedimento, sarebbe stato necessario assicurare che il superamento
dell’insolvenza non dovesse riguardare esclusivamente la persona
dell’imprenditore, ma anche la ripresa dell’attività produttiva.
prevedere che, in
qualsiasi momento, il tribunale possa disporre la cessazione della procedura,
ove questa risulti non utilmente proseguibile o il debitore non abbia eseguito
i pagamenti alle scadenze stabilite, e possa disporne altresì la revoca,
qualora si accerti che il debitore ha esposto false informazioni od omesso di
fornire informazioni rilevanti al fine di essere ammesso alla procedura, o
compiuto atti di frode in danno dei creditori;.
Così alla lettera p) è stato introdotto il divieto
delle azioni esecutive individuali, al fine di evitare che, in pendenza del
procedimento, l’impresa e lo stesso compendio patrimoniale del debitore possano
essere pregiudicati dalle iniziative dei creditori.
La formulazione del criterio direttivo individua, però, la necessità
di rendere la previsione più mirata rispetto all’attuale, corrispondente, norma
incriminatrice, intendendo affidare la fondamentale connotazione della condotta
incriminata all’ingiustificato impoverimento della garanzia patrimoniale.
aggiunta a ciò la maggiore conflittualità che ha
caratterizzato nell’ultimo ventennio la revocatoria fallimentare, soprattutto
quando le iniziative giudiziarie assunte dalle procedure concorsuali investono
rilevanti interessi economici, suscitando l’interrogativo sino a che punto sia
giustificabile nell’insolvenza imprenditoriale la ricostruzione del patrimonio
del debitore ed il rispetto della parità di trattamento dei creditori, rispetto
ad una tutela generale di tutti i soggetti coinvolti.
Si ricalca, inoltre, il principio della facoltà di scioglimento o di
subentro del debitore nei rapporti giuridici preesistenti, introducendosi una
regola nuova che consente al contraente di sottrarsi agli obblighi negoziali al
di fuori dei princìpi generali dettati dal codice civile.
prevedere i casi in
cui la procedura possa essere estesa ad altre imprese del medesimo gruppo in
stato di crisi, al fine di una gestione unitaria;.
In materia di disciplina penale delle procedure concorsuali il Governo è
delegato ad individuare i seguenti delitti dell’imprenditore dichiarato
insolvente, anteriormente o successivamente alla condotta, puniti con la
reclusione non inferiore nel minimo a mesi sei e non superiore nel massimo a
dieci anni, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:
a)
bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente in condotte di ingiustificato
depauperamento, reale o fittizio, del patrimonio, che causino od aggravino lo
stato di insolvenza;
b)
bancarotta fraudolenta documentale, consistente nella omessa tenuta,
nell’occultamento, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture
contabili che impediscano la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli
affari, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, ovvero
di recare pregiudizio ai creditori;.
la stessa dizione di cui alla lettera o)
e come si è già precisato, la gestione dell’impresa e l’amministrazione del
patrimonio non potevano che restare, durante tutto il corso della procedura
anticipatoria, nella disponibilità dell’imprenditore, dovendo essergli
necessariamente riservate le iniziative necessarie per la formulazione del
programma di risanamento ed il superamento della crisi, salvo quelle
limitazioni previste per il concordato preventivo e qualificate dalla dottrina
e dalla giurisprudenza come uno spossessamento cosiddetto «attenuato»,
riservando al giudice delegato la direzione ed al commissario giudiziale il
potere di vigilanza sulla stessa, nonché confermando il sistema della
preventiva autorizzazione per gli atti di particolare rilevanza patrimoniale,
tra i quali possono annoverarsi gli atti di straordinaria amministrazione.
fondamento giuridico di questa innovazione va
ricollegato all’esigenza di favorire i creditori che devono contribuire
all’attuazione del piano di risanamento, mantenendo quel rapporto di fiducia
verso l’imprenditore in stato di insolvenza che può continuare a ricevere le
forniture od il credito di cui godeva e può più agevolmente proseguire
nell’esercizio dell’attività d’impresa.
L’aver
posto il principio indicato può consentire anche di stimolare la più efficace
collaborazione del debitore con gli organi della procedura nell’interesse del
ceto creditorio.
stato, altresì, precisato alla lettera oo) che
con la sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza devono essere nominati
gli organi della procedura e stabiliti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione al passivo e per l’accertamento dei crediti.
Inoltre è rimasta immutata la
revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che
a lui è stato dato o promesso.
è previsto dalla normativa dettata dalla legge
fallimentare, si è ritenuto alla lettera s) di mantenere nell’ambito
della procedura anticipatoria una tutela giurisdizionale con effetti
endoconcorsuali del debitore, dei creditori e di ogni altro interessato nella
forma dei procedimenti in camera di consiglio, facendo ricorso al decreto del
giudice delegato, al reclamo al collegio ed al ricorso per cassazione.
medesime conclusioni era giunta la Corte di
giustizia europea che, con una prima decisione del 1º dicembre 1998: (causa
C-200/97 Ecotrade srl contro Altiforni e Ferriere di Servola Spa [AFS]) ed una
successiva del 17 giugno 1999 (Rinaldo Piaggio), aveva individuato nella
procedura menzionata un’ipotesi di «aiuti di Stato».
lettera h) è stato stabilito che il
programma debba comportare la tutela dei livelli occupazionali, per quanto
possibile.
In tali casi si è precisato che l’apertura della
procedura di insolvenza deve essere preceduta da un giudizio sulla sussistenza
di tale stato.
conformità all’esecuzione del tipo di programma – di
risanamento o liquidatorio – che si intende realizzare è stato stabilito alla
lettera nnn) che anche la chiusura della procedura non può che
rispecchiare queste due diverse eventualità.
l’opzione qui adottata degli effetti
dell’insolvenza per il debitore attua un principio di particolare rilevanza
civile e sociale del quale si è ritenuto di farsi carico.
prevedere che la
procedura di crisi possa essere avviata, su istanza del solo debitore, in
presenza di sintomi di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, tali
da determinare pericolo di insolvenza;.
condizione obiettiva attualmente richiesta dal
legislatore dello stato d’insolvenza dell’impresa, ai sensi dell’articolo 5
della legge fallimentare, perché si possa dar luogo all’apertura della
procedura concorsuale, sembra avere rispecchiato sino ad oggi il modo migliore
per individuare dall’esterno una situazione di anormalità dell’attività
produttiva, idonea a determinare l’intervento giudiziario.
valutazione: contenuti: analisi stato patrimoniale del debitore