animali & web

 

SISTEMI E STRUMENTI UTILI PER RECUPERARE UN CREDITO

abbonamento recupero crediti
attività recupero credito
avvocati recupero crediti
decreti esecutivi
decreti ingiuntivi
esecuzione forzata per recupero crediti
messa in mora
piano di pagamento debiti
pignoramento beni del debitore
professionisti recupero crediti
recupero crediti a bologna
recupero crediti a brescia
recupero crediti a milano
recupero crediti a napoli
recupero crediti a roma
recupero crediti a sassari
recupero crediti a treviso
recupero crediti a varese
recupero crediti ad alessandria
recupero crediti erariali
recupero crediti formativi
recupero crediti in calabria
recupero crediti in lombardia
recupero crediti in piemonte
recupero crediti in puglia
recupero crediti in sicilia
recupero crediti in toscana
recupero crediti in umbria
recupero crediti in veneto
recupero crediti internazionali
recupero crediti lavoro
recupero crediti nelle marche
recupero credito aziendale
recupero credito extra giudiziale
recupero credito giudiziale
recupero credito privati
ricorso agli ufficiali giudiziari
servizio recupero credito
studi legali recupero credito
transazione recupero crediti
transazione recupero credito








RELATED LINK







animali & web

back home









HOME > GESTIONE E RECUPERO DEI CREDITI > SISTEMI E STRUMENTI UTILI PER RECUPERARE UN CREDITO

ANALISI STATO PATRIMONIALE DEL DEBITORE










TEXT CACHED
Fase giudiziaria Sulla scorta delle assunte tramite la nostra azienda, che il debitore possiede beni  pignorabili o sequestrabili.
Volete verificare la solvibilità dei vostri partners d'affari ? Vantate dei crediti ? I vostri debitori sono insolventi oppure sono spariti ? Non sapete dove si nascondono ? Volete verificare la loro solvibilità prima di dare avvio ad un'azione legale ?La nostra azienda può raccogliere le informazioni che vi interessano circa lo stato finanziario ed economico dei vostri interlocutori d'affari.
La Miralux Fiduciaria Sagl provvede quindi ad effettuare con la massima diligenza la prima fase di recupero, consistente nell'accertare la solvibilità del debitore e le concrete possibilità di recupero del credito.
Recupero crediti in Svizzera in Ticino a Lugano
Procediamo dapprima alla verifica del domicilio/residenza effettivi del vostro debitore onde verificare precipuamente la possibilità di una definizione stragiudiziale della procedura d'incasso.
La possibilità di verificare precipuamente l’esistenza di  beni mobili o immobili, conti bancari, redditi, aziende offshore del debitore,  costituisce infatti la premessa indispensabile e la migliore garanzia per dare avvio un’operazione d'incasso del credito con effettive possibilità di successo.
Dato che il presupposto imprescindibile per adire le vie legali e/o esecutive con una ragionevole probabilità di esito positivo è rappresentato dalla verifica  preventiva della situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, ci chineremo su tale problematica, verificando presso le autorità competenti, la camera di commercio, i tribunali, ecc.
Trasmetteremo al creditore le necessarie informazioni sullo stato patrimoniale del debitore ed utili ragguagli, atti ad adottare una decisione sull'opportunità di adire le vie legali ed/od esecutive o di entrare in relazioni d'affari con un vostro partner potenziale.
ordinaria, svizzera, avvocatura, esecuzione immobiliare, recupero stragiudiziale, indagini, azione legale, opposizione, amministrazione, avvocati, gerente, registro di commercio, procedure esattive, credito, capitale azionario, servizi investigativi, sagl, esecuzione mobiliare, notarile, sa, debiti, aziende, capitale, notaio, procedura esattiva, pretura, revisione, crediti commerciali, coattiva, debitore, avvocato, sentenza, esecuzioni, compravendita, tribunali, crediti inesigibili, spese d’incasso, studio legale, ufficio esecuzione, convezioni, diritto esecutivo, imposta preventiva, società, insolventi, consulenza legale, a garanzia limitata, diffide, azienda, incasso insolvenza, capitali, titolare, tribunale, ditte, fallimento, ricorsi, protesti, recupero, patrocinio, ticino, investigazioni, riscossione dei pagamenti, diritto, recupero crediti, cause giudiziarie, costi, liquidazione, anonima, istanze, investimenti, precetto esecutivo, incassi insolvenze, insolvenza, legale, ditta, pareri legali, insolvenze, crediti, ricorso, pretore
Detto altrimenti, il creditore avrà la garanzia, che per la durata di ben 20 anni consecutivi, potrà sempre escutere il suo debitore e questo non potrà validamente opporsi a tale procedura, salvo arguire e dimostrare di essere nullatenente.
Se il debitore dovesse nel frattempo acquisire dei beni mobili o immobili, si potrà quindi facilmente pignorare o sequestrare i medesimi sulla sola scorta della presentazione dell'atto di carenza di beni, senza cioè rifare tutta la procedura di accertamento del credito.
Il coordinamento della fase di accertamento a quella giudiziaria, permette quindi alla nostra clientela di meglio valutare l'opportunità di intraprendere la seconda possibilità, ovvero di adire le vie legali solo quando vi è ragionevole certezza di escutere positivamente il debitore.
In sostanza l’azione legale viene promossa solo ed esclusivamente in caso di pratiche sicure, ovvero quando, a seguito delle ricerche già effettuate nella fase primaria di accertamento, vi è fondato motivo per ritenere che il patrimonio ufficiale o occulto del debitore sia sufficiente ad estinguere la pretesa creditoria.
Fase di accertamento La prima fase di verifica consiste nell'accertare la residenza ufficiale ed effettiva del debitore, sia che esso si tratti di una persona fisica o giuridica.
Ciò significa che in questo lasso di tempo, il credito non andrà in prescrizione ed il creditore  potrà sempre e comunque agire contro il debitore, tramite una procedura speciale, particolarmente celere, snella e poco onerosa.
In un termine ragionevolmente breve dal conferimento dell’incarico, cercheremo  di approfondire la portata economico-finanziaria del vostro debitore, sia quella ufficiale, che appare cioè alla luce del sole, che quella, ufficiosa, ovvero volutamente occulta.
Sulla scorta delle assunte tramite la nostra azienda, che il debitore non possiede alcun bene  pignorabile o sequestrabile.
Questa valutazione di opportunità fa difetto invece nel caso in cui il creditore incarica direttamente di un’azione legale un avvocato: generalmente, i legali spesso e volentieri senza verificare le effettive condizioni economiche del debitore.
Fase esecutiva La mancata riscossione del vostro credito contestualmente alla prima fase, volta invero principalmente alla verifica della solvibilità del debitore, non implica ipso e facto l'impossibilità di incassare il credito.
La nostra ditta opera nel settore del recupero crediti attraverso una struttura investigativa propria e mediante rete informativa,avvocati, commercialisti e fiduciari a Lugano in Ticino e in tutta la Svizzera
S'impone allora la promozione di un'azione di recupero del credito, da effettuarsi dalla nostra azienda per le vie esecutive, vale a dire con l'intimazione al creditore di un precetto esecutivo ed, in un secondo tempo, caso in cui il debitore dovesse interporre opposizione al precetto, tramite l’intervento di un legale di nostra fiducia, il quale adirà il foro giudiziario competente onde far accertare l'esistenza e l'esigibilità del credito vantato.
La fase di accertamennto viene esplicata direttamente e personalmente dalla nostra azienda e la stessa viene estesa anche all'assunzione di dati e cifre presso  tutte le persone, autorità o aziende che si presume abbiamo rapporti diretti o indirettii con il debitore.
Difatti, una volta terminata la procedura d'incasso, l'Ufficio esecuzione e fallimenti elvetico, rilascerà a favore del creditore ed a carico del debitore, un cosiddetto atto di carenza di beni.
Contemporaneamente, se richiesti, possiamo già provvedere in questa prima fase richiesta al vostro  debitore di por mano al portafogli onde estinguere  il credito.



precetto esecutivo, ufficio esecuzione, investigazioni, recupero crediti, indagini, servizi investigativi, protesti, debiti, insolvenza, insolventi, recupero, crediti, credito, procedure esattive, incassi insolvenze, legale, procedura esattiva, incasso insolvenza, opposizione, spese d’incasso, riscossione dei pagamenti, crediti inesigibili, debitore, crediti commerciali, recupero stragiudiziale, azione legale, insolvenze, esecuzioni, ordinaria, coattiva, avvocato, avvocati, svizzera, notaio, notarile, studio legale, diritto, pretura, pretore, consulenza legale, diritto 
esecutivo, pareri legali, esecuzione mobiliare, esecuzione immobiliare, avvocatura, legale, ricorsi, ricorso, cause giudiziarie, tribunali, tribunale, diffide, istanze, convezioni, sentenza, patrocinio, fallimento, liquidazione, ticino, sa, sagl, società, ditta, ditte, azienda, aziende, investimenti, compravendita, registro di commercio, titolare, anonima, a garanzia limitata, gerente, capitale azionario, capitale, capitali, amministrazione, recupero, imposta 
preventiva, costi, revisionevalutazione:
contenuti: crediti inesigibili, sentenza, capitali, notaio, diffide, ordinaria, convezioni, diritto esecutivo, esecuzione immobiliare, sa, notarile, insolventi, a garanzia limitata, imposta preventiva, debiti, precetto esecutivo, revisione, procedura esattiva, pareri legali, liquidazione, opposizione, svizzera, esecuzioni, avvocato, gerente, ufficio esecuzione, recupero crediti, ricorsi, pretore, patrocinio, avvocatura, servizi investigativi, tribunali, consulenza legale, registro di commercio, società, diritto, incassi insolvenze, titolare, istanze, anonima, debitore, coattiva, azione legale, recupero stragiudiziale, credito, avvocati, sagl, insolvenza, azienda, ticino, tribunale, crediti commerciali, aziende, ricorso, esecuzione mobiliare, capitale azionario, compravendita, amministrazione, crediti, fallimento, indagini, capitale, incasso insolvenza, ditta, insolvenze, procedure esattive, pretura, legale, studio legale, ditte, investigazioni, investimenti, recupero, protesti, riscossione dei pagamenti, costi, cause giudiziarie, spese d’incasso




TEXT CACHED
Si deve subito far luce sulla solidità del bilancio
Si deve subito far luce sulla solidità del bilancio, Il Sole 24 Ore
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
Infine, è necessario passare all'analisi "Swot" (minacce, opportunità di settore e di mercato; punti di forza e di debolezza interni all'impresa) e costruire un'anamnesi di almeno tre anni che inizi a porre in evidenza il livello di rischio del proprio business.
Poi sarebbe il caso di metter sotto la lente d'ingrandimento i concorrenti diretti e fare le stesse analisi sui loro bilanci (che sono pubblici).
Questa volta non ci sarà lo Stato che paga la multa per aver introdotto con il solito ritardo una disposizione comunitaria, come accadde allora.
Successivamente, bisogna lavorare con programmi tipo Excel sulla costruzione di sistemi di indicatori che mettano in luce la redditività aziendale nelle sue varie componenti: la solidità e la resistenza patrimoniale dell'impresa, la liquidità e il suo grado di volatilità, il grado di sviluppo aziendale sia di tipo strutturale che operativo.
All'interno del Pannello di controllo sono disponibili per gli Utenti registrati informazioni relative all'analisi di bilancio, al costo medio ponderato del capitale (WACC - Weighted Average Cost of Capital), al calcolo del 3% dell'utile d'esercizio che le cooperative devono versare ai fondi mutualistici ed a tutti i nostri strumenti.
Basilea 2 stabilisce che il credito bancario dovrà essere parametrato al grado di possibile/probabile perdita del debitore: il calcolo e la valutazione del rischio ne rappresenta logicamente l'anticamera.
degli, restano, imprenditori, milano, cattolica, basilea, stallo, allenarsi, purtroppo, febbraio, banche, vista, sulla, claudio, scadenza, devecchi, comportamento, 003399, continuano, subito, italiani, contraddistingue, mentre, sedute, bilancio



subito, sulla, bilancio, claudio, devecchi, cattolica, milano, 003399, febbraio, banche, continuano, allenarsi, vista, basilea, scadenza, mentre, restano, sedute, purtroppo, stallo, contraddistingue, comportamento, degli, imprenditori, italianivalutazione:
contenuti: milano, 003399, subito, vista, allenarsi, sulla, stallo, degli, mentre, claudio, devecchi, restano, scadenza, febbraio, banche, purtroppo, italiani, basilea, cattolica, contraddistingue, continuano, bilancio, sedute, comportamento, imprenditori




TEXT CACHED
In altri termini si è ritenuto che, in presenza di sintomi rivelatori di una situazione di crisi dell’attività produttiva e non di uno stato d’insolvenza, sia inevitabile affidare all’imprenditore anche le scelte operative più opportune per poterla superare, tanto più che egli avrà interesse ad avvalersi nel modo migliore di tutti i rimedi interni ed esterni dei quali si presume che abbia la migliore consapevolezza.
presunzione del pregiudizio determinato dallo stato di insolvenza che legittimava l’esercizio della revocatoria fallimentare, salvo la prova della inscientia decoctionis del convenuto a carico del curatore e quella contraria alla sussistenza di detta presunzione, si è sostituita la medesima disciplina dettata per la bancarotta preferenziale.
In realtà, però, quando alla procedura anticipatoria fa seguito quella d’insolvenza si può affermare che la situazione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale che ha dato luogo all’apertura della prima altro non era che uno stato d’insolvenza che avrebbe dovuto essere dichiarato sin dall’origine.
la enunciazione di cui alla lettera gg), l’esecuzione del programma di risanamento, una volta approvato ed omologato, deve concludersi in un congruo termine, che si è ritenuto di fissare nell’arco temporale di due anni, salva sempre la possibilità di far luogo alla cessazione della procedura, quando tale fase esecutiva non possa essere utilmente iniziata, proseguita o completata, ovvero alla sua revoca, qualora si accerti che il debitore ha esposto false informazioni o ha omesso di fornire informazioni rilevanti al fine di essere ammesso alla procedura o ha compiuto atti in frode ai creditori.
È stato, inoltre, stabilito che, sino a quando la facoltà di scioglimento non sia esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.
ordine alla lettera mmm) va premesso che la ripartizione dell’attivo caratterizza l’ipotesi del risanamento dell’impresa mediante cessione dei complessi aziendali oppure della mera liquidazione del patrimonio del debitore, in quanto nel caso della ristrutturazione si presuppone che l’imprenditore riacquisti la capacità di far fronte alle sue obbligazioni e, quindi, non si rende più necessario provvedere al loro soddisfacimento con il realizzo delle attività.
forme agevolate di estinzione delle obbligazioni e pretendere che il debitore adempia a tutti i suoi debiti tradirebbe la stessa finalità della procedura anticipatoria, la quale è assimilabile ad un concordato stragiudiziale reso legittimo e vincolante per tutti i creditori dall’intervento giurisdizionale di esclusiva legittimità.
parte, voler concepire anche nella procedura anticipatoria una gestione commissariale non appare in sintonia con il tipo di strumento recuperatorio adottato, che resta nella disponibilità del debitore e che preclude qualsiasi intervento giudiziario sino a quando all’esterno non si abbia sentore del manifestarsi di uno stato d’insolvenza.
prevedere adeguati controlli sul piano proposto dal debitore, nel caso in cui si tratti di società quotata;.
disciplinare gli effetti della procedura di insolvenza per il debitore e per i creditori, evitando incapacità che non siano strettamente utili per la procedura e sancendo, tra l’altro, lo spossessamento del patrimonio, l’osservanza delle formalità di legge sull’opponibilità degli atti ai terzi, l’inefficacia degli atti e dei pagamenti connessi alla gestione ordinaria dell’impresa successivi alla dichiarazione dello stato d’insolvenza, la compensazione tra debiti e crediti, anche non liquidi od esigibili, sorti anteriormente alla prima fase concorsuale, il divieto delle azioni esecutive individuali, anche speciali, la sospensione o la limitazione degli interessi per determinate categorie di creditori;.
Non diversamente il divieto di compiere atti diretti ad acquisire una posizione preferenziale rispetto ad altri creditori e la sanzione dell’inefficacia degli atti compiuti senza l’autorizzazione del giudice delegato, quando questa è richiesta, tendono ad evitare che possa essere modificata la situazione debitoria all’atto dell’apertura della procedura e che tutti i creditori siano vincolati dall’accordo o dalla convenzione che stanno alla base del superamento dello stato di crisi dell’impresa.
individuare i piccoli imprenditori, non soggetti alle procedure, in base a criteri valevoli anche per le società e gli altri imprenditori collettivi, e riferiti, anche in via alternativa, al totale dell’attivo dello stato patrimoniale, al totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e al numero dei dipendenti;.
dalle nuove dinamiche della riforma è la figura di reato introdotta al numero 1) della lettera b) del comma 2, in relazione alle false rappresentazioni della realtà patrimoniale dell’impresa rese per essere ammessi alla procedura di crisi o al programma di risanamento ovvero per continuare indebitamente a beneficiare di tali procedure.
è stato considerato che le condotte che vìolano i princìpi a tutela dei quali sono state previste norme incriminatrici possono essere parimenti lesive quando imprenditore sia una società (lettera d).
coordinare la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevista dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
– La mancata conclusione del procedimento anticipatorio o di crisi imprenditoriale oppure il mancato esperimento dello stesso non escludono che si debba ugualmente dare vita ad una fase concorsuale quando si accerti uno stato di insolvenza e si ritenga, quindi, necessario trovare un’adeguata soluzione al dissesto con il soddisfacimento dei creditori e, se è possibile, con il risanamento totale o parziale dell’impresa.
conto anche di tali contrasti interpretativi, si è ritenuto, da un lato, di limitare gli effetti dell’accertamento del passivo ai soli fini concorsuali, restando sempre la possibilità per il debitore, una volta tornato in bonis, di rimettere in discussione tali rapporti controversi e, dall’altro, si è introdotta in via generale la tutela del reclamo al collegio e del ricorso per cassazione.
prevedere l’articolazione della procedura in due fasi: la prima di osservazione della durata massima di novanta giorni, volta all’accertamento della reale consistenza dell’impresa e del patrimonio del debitore ed alla scelta della concreta soluzione da adottare; la seconda di attuazione di un programma di risanamento totale o parziale dell’impresa ovvero, in via alternativa, di liquidazione ed in ogni caso di soddisfacimento dei creditori;.
previsione di pene accessorie (lettera c) riflette l’esigenza di inibire l’assunzione di ufficio direttivo di qualsiasi persona giuridica da parte di chi sia stato condannato per bancarotta o per avere reso false informazioni nel contesto di procedure di crisi o di programmi di risanamento.
SENATO DELLA REPUBBLICA
disciplinare, in caso di mancata realizzazione del programma, la cessione dei complessi aziendali in funzionamento, consentendo la prosecuzione delle attività d’impresa, in presenza dei necessari presupposti economico-finanziari, e la liquidazione dei beni del debitore, facendo ricorso a forme agili e spedite di vendita, purché trasparenti e caratterizzate da ampia pubblicità, previo parere del comitato dei creditori e, nei casi di particolare rilevanza economica, con l’autorizzazione del giudice delegato;.
prevedere che il programma di risanamento del debitore debba essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori, secondo maggioranze di numero e di crediti anche mediante mancata manifestazione del dissenso, previa adozione di adeguate modalità di informazione;.
sembra potersi dubitare, secondo una consolidata giurisprudenza delineatasi da anni per il concordato preventivo, che gli effetti della procedura, una volta che la stessa sia stata deliberata, retroagiscano al momento della presentazione dell’istanza da parte del debitore.
Si pone, poi, una relazione fra la condotta dell’autore-debitore ed il dissesto dell’impresa tale da impedire che atti dispositivi in sè leciti, in qualunque tempo commessi, assumano carattere di illiceità a prescindere dal loro collegamento con lo stato di insolvenza.
effetti della dichiarazione dello stato di crisi o di insolvenza della società con soci illimitatamente responsabili, escluse le cooperative, si estendono anche a questi ultimi, tenuti all’adempimento delle obbligazioni sociali con tutto il proprio patrimonio lettera lll).
stata, altresì, esclusa la responsabilità di cui all’articolo 2560 del codice civile, intendendosi liberare, con la cessione dell’azienda a terzi, il debitore da tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’impresa ed evitare una responsabilità per coobbligazioni non più direttamente riferibili all’imprenditore, ma alle successive vicende proprie del cessionario dell’azienda.
così brevemente lo stato attuale del sistema normativo concorsuale, appare, innanzitutto, inevitabile osservare che qualsiasi tentativo di riforma in materia non soltanto deve risultare compatibile con la legislazione europea, ma deve anche ispirarsi alle nuove prospettive rappresentate in tale contesto dall’esigenza di un recupero delle imprese in crisi nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell’imprenditore, secondo la concezione del legislatore del 1942, ma confluiscono posizioni economiche e sociali di portata generale, sicché il tentativo di risanamento e di superamento della crisi aziendale temporanea, deleteria anche per l’occupazione, è divenuto inevitabile.
Questa ulteriore conseguenza ha, però, determinato non poche discrasie nel sistema perché non è stato possibile giustificare sempre gli effetti extraconcorsuali, soprattutto tenuto conto che l’incapacità del fallito preclude allo stesso di partecipare alle controversie nelle quali vengono assunti provvedimenti destinati ad incidere definitivamente sui diritti patrimoniali dell’imprenditore.
prevedere che, nel caso di rigetto dell’istanza di apertura di crisi, di mancata approvazione od omologazione del piano di risanamento, il tribunale o il giudice delegato promuovano, se ne ricorrono i presupposti, la dichiarazione dello stato di insolvenza;.
ogni caso, è vero che l’approvazione dei creditori non esclude che il tribunale possa diversamente decidere sulla correttezza e sulla legalità del programma, mentre la mancanza di tale approvazione preclude tale giudizio e non consente il superamento dello stato di crisi imprenditoriale, ma è altrettanto innegabile che resta sempre la successiva procedura di insolvenza nella quale con maggiore penetrazione dei pubblici poteri si può ancora assicurare la tutela degli interessi pubblicistici coinvolti nel dissesto.
267, fermo restando quanto stabilito dal medesimo articolo in materia a proposito della conoscenza o mancata conoscenza dello stato di insolvenza del debitore;         eee) prevedere una facoltà generale di scioglimento della procedura da tutti i contratti in corso non eseguiti o non interamente eseguiti e la sospensione degli stessi sino al concreto esercizio della suddetta facoltà, salvo il diritto del contraente in bonis di chiedere al giudice delegato la fissazione di un termine;         fff) prevedere che l’accertamento del passivo si svolga davanti al giudice delegato e che i suoi provvedimenti possano formare oggetto di successivo reclamo al tribunale e ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, con effetti endoconcorsuali;.
dell’amministrazione straordinaria è stato introdotto con il decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
verifica da parte dei creditori, e successivamente del tribunale, in sede di omologazione, della legittimità del programma di risanamento e di estinzione delle obbligazioni del debitore si giova delle risultanze di un’apposita relazione che il commissario giudiziale provvede a depositare in cancelleria, ai sensi della lettera z).
La nozione di colpa grave, in riferimento alla materia che qui interessa, è già nota perché ad essa fa riferimento l’articolo 217, primo comma, numero 4), della legge fallimentare: episodi di grave negligenza, imperizia o imprudenza nella conduzione dell’impresa dovrebbero trovare qui la loro sanzione allorquando essi abbiano determinato o aggravato lo stato di insolvenza.

primo sistema semplificava l’indagine giudiziaria, ma prescindeva dalle specifiche situazioni nelle quali il debitore e l’accipiens avevano operato; quello attualmente vigente mitiga, in un certo senso, le conseguenze inique di un’esasperata osservanza della par condicio creditorum, ma presta il fianco a possibili effetti distorsivi della sua concreta applicazione in conseguenza dell’esito delle prove assunte.
– Esistono attualmente diverse aree normative per la regolamentazione della crisi dell’impresa: quella del fallimento, applicabile a tutti gli imprenditori commerciali che si trovano in stato di insolvenza e la cui attività non superi determinate dimensioni; quella amministrativa riservata alle imprese di particolare rilevanza economica e sociale, oppure che svolgono una specifica attività (assicurativa, bancaria, di revisione, d’intermediazione fiduciaria e di valori mobiliari); quella prevista dalle procedure concorsuali cosiddetti «minori» (concordato preventivo ed amministrazione controllata); quella, infine, cosiddetta «privatistica», nella quale sono inquadrabili gli accordi tra il debitore e i creditori (il pactum de non petendo, i concordati stragiudiziali e le convenzioni bancarie).
lettera u) concerne l’espresso riconoscimento che i crediti sorti per la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio del debitore, dopo l’apertura della procedura di crisi, debbano essere qualificati di natura prededucibile anche nella successiva fase concorsuale dell’insolvenza.
prevedere che la sentenza definitiva di dichiarazione dello stato di insolvenza abbia autorità di giudicato nel processo penale;.
al presupposto obiettivo che determina il sorgere della fase concorsuale in esame non si è più in presenza di uno stato di crisi o di squilibrio economico, finanziario o patrimoniale, come nella procedura anticipatoria, ma occorre che si sia delineata quell’incapacità dell’imprenditore a fare fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, riproponendosi tutte le indicazioni e le questioni interpretative che sono state poste alla base della dichiarazione di fallimento.
Si deve, quindi, ritenere che la revocatoria concorsuale non è esercitabile tutte le volte in cui non sia possibile fornire la prova del dolo del debitore e del danno che l’atto solutorio abbia provocato agli altri creditori allo scopo di favorire taluno di essi, come nei casi in cui il pagamento sia avvenuto in favore di chi può, comunque, ottenere ugualmente il soddisfacimento nel concorso collettivo, o contestualmente al pagamento ricevuto abbia effettuato la controprestazione.
prevedere che i crediti sorti per la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio del debitore, dopo l’apertura della procedura di crisi, siano prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;.
I crediti sorti per la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio del debitore sono prededucibili anche nella fase successiva di insolvenza, «assicurandosi in tale modo la soddisfazione dei costi della procedura come debiti della massa».
prevedere che il tribunale, in qualsiasi momento in cui la procedura di crisi non è utilmente proseguibile, possa disporre la sua cessazione e dichiarare lo stato d’insolvenza, se questa è stata accertata;.
spazio è stato attribuito all’area concorsuale amministrativa, nella quale si collocano la disciplina della liquidazione coatta amministrativa, diretta a regolare, come si è detto in premessa, l’insolvenza di specifiche imprese (assicurative, bancarie, di revisione, fiduciarie, d’intermediazione finanziaria), e quella dell’amministrazione straordinaria, destinata alla disciplina dei complessi imprenditoriali non coinvolti in via esclusiva nella liquidazione coatta amministrativa e aventi determinate dimensioni di particolare rilevanza sociale ed economica.
in cui non siano state raggiunte le maggioranze dei creditori previste per l’approvazione del programma ovvero nei casi di rigetto dell’istanza o di mancata approvazione od omologazione del piano di risanamento, il giudice delegato promuove da parte del tribunale il giudizio di dichiarazione dello stato d’insolvenza; ma anche in questo caso, come si è detto per la conversione, occorre procedere preventivamente all’accertamento di tale stato al quale è strettamente collegata l’apertura di quest’ulteriore fase processuale.
disciplinare gli effetti dell’apertura della procedura sui rapporti giuridici preesistenti, prevedendo, in particolare, la facoltà del debitore di sciogliersi da determinati rapporti, con l’autorizzazione degli organi della procedura, quando la loro prosecuzione pregiudichi l’attuazione del piano;.
vale osservare che la continuazione dell’esercizio dell’impresa costituisce una connotazione della situazione quo ante che faceva capo all’imprenditore in bonis, cosicché non si può escludere che l’assenza di attività produttiva, già delineatasi antecedentemente, possa ugualmente determinare l’avvio del procedimento in vista di uno squilibrio patrimoniale che possa preludere all’insolvenza e del quale il debitore intende farsi carico per superarlo.
lettera t) è stato stabilito che, ove la procedura di crisi non possa essere utilmente continuata, debba essere disposta la sua cessazione e dichiarato lo stato d’insolvenza.
Si è voluto considerare l’utilità di scongiurare situazioni tali per cui diversi giudici possano, in teoria, apprezzare diversamente, ai fini dell’individuazione dello stato di insolvenza, la medesima situazione di fatto.
Tra i principi indicati figurano quelli previsti dal codice civile in materia di responsabilità patrimoniale (articolo 2740), di concorso di creditori e cause di prelazione (articolo 2741), di obbligo di tenuta delle scritture contabili (articolo 2214).
quanto detto deriva, innanzitutto, l’esigenza di prevedere – articolo 3, comma 1, lettera a) – la fondamentale fattispecie penale di bancarotta fraudolenta patrimoniale che si connota, non diversamente dall’attuale previsione, per la violazione del vincolo legale che limita, ex articolo 2740 del codice civile, la libertà di disposizione dei beni.
disciplinare gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, prevedendo:             1) l’inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti scaduti nel giorno della dichiarazione d’insolvenza o posteriormente, in conformità di quanto attualmente disposto;             2) la revocatoria ordinaria regolata dal codice civile; quella concorsuale relativamente ai negozi posti in essere al fine di favorire alcuni creditori in danno di altri, ai negozi, agli atti ed ai pagamenti anormali, ai negozi in cui le prestazioni del debitore sono sproporzionate rispetto a quello che è stato a lui dato o promesso;.
In particolare, tale normativa prevede che, nella distribuzione degli acconti, deve essere data preferenza, sempre nel rispetto della par condicio creditorum, ai lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore dell’impresa insolvente nei sei mesi precedenti la declaratoria di tale stato.
nella nuova procedura d’insolvenza si è inteso essenzialmente privilegiare la stessa privatizzazione dell’insolvenza e con essa le iniziative del debitore, dei creditori e di tutti i soggetti interessati al dissesto, ai quali è opportuno che sia lasciata la scelta dei mezzi di recupero del sistema produttivo di ciascuna impresa, salvo il principio di legalità il cui accertamento non può che appartenere al giudice ordinario.
In particolare, le condotte di occultamento, distruzione o falsificazione, ma anche di dolosa omissione delle scritture contabili, perseguono, in un’ottica fraudolenta che si intende reprimere, lo scopo di rendere indisponibile ovvero fuorviante lo strumento fondamentale per la ricostruzione della situazione patrimoniale dell’impresa.
i crediti contratti per la gestione dell’impresa ed il patrimonio del debitore non possono che essere qualificati di natura prededucibile e devono essere soddisfatti con preferenza rispetto ad ogni altro credito.
si è ribadito quanto contenuto nella legge fallimentare, per quanto attiene alla disciplina delle formalità di legge sull’opponibilità e sull’inefficacia degli atti ai terzi e degli atti e dei pagamenti connessi alla gestione ordinaria dell’impresa successivi alla dichiarazione dello stato d’insolvenza.
bancarotta semplice patrimoniale, consistente in condotte che, con colpa grave, causino od aggravino lo stato di insolvenza;.
la previsione normativa ha eliminato la revocatoria concorsuale per i pagamenti normali e l’ha limitata per i negozi normali (tra i quali si possono fare rientrare il pegno, l’anticresi e l’ipoteca volontaria, ma non le ipoteche giudiziali) ai casi in cui venga fornita la prova dell’intenzione del debitore di favorire alcuni creditori in danno di altri.
prevedere che il curatore od i curatori, anche mediante forme facilitate di acquisizione dei dati, presentino, in ogni caso, al tribunale, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del periodo di osservazione, una relazione sulle cause dell’insolvenza e su ogni altra circostanza rilevante ai fini della procedura, nonchè sulla realizzabilità del programma o dei programmi di risanamento presentati dal debitore o da altri interessati e, in mancanza, formulino un loro programma in cui siano indicate le iniziative che debbano essere assunte per farsi luogo alle due alternative sopra indicate del risanamento o della liquidazione;.
prevedere la possibilità di inizio delle indagini preliminari e di adozione di misure cautelari reali, anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, quando l’istanza diretta ad ottenere tale dichiarazione sia stata già presentata ed occorra evitare che le condotte costitutive dei reati previsti dal comma 1 siano commesse o portate ad ulteriori conseguenze;.
prevedere che il debitore o qualsiasi altro terzo possano presentare prima della scadenza del termine di cui alla lettera uu) un programma di risanamento nel quale siano indicati gli interventi necessari per la conservazione totale o parziale dell’impresa, anche mediante cessione dei complessi aziendali, il pagamento anche in percentuale dei crediti, o con altre modalità concordate, consentendo, altresì, autonomia al debitore, ai creditori e ad ogni altro interessato per la negoziazione del programma e disciplinando, inoltre, le procedure di consultazione sindacale sui suoi contenuti;.
modo non diverso, occorre soffermarsi sulla tendenza manifestatasi nelle legislazioni dei paesi europei a non considerare più le procedure concorsuali in termini meramente liquidatori, ma piuttosto destinate, ove possibile, ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, a volte al fine di assicurare la sopravvivenza di questa ed, in altri casi, allo scopo omologo di procurare alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento ed il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.
prevedere, in caso di omologazione del piano, che la sua esecuzione si concluda entro il termine di due anni, salvo proroga non superiore a sei mesi, richiesta dal debitore, accettata dai creditori ed approvata dal tribunale, a decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza, anche se soggetta ad impugnazione, e che, alla data di scadenza, il tribunale ne verifichi l’avvenuta realizzazione;.
inevitabile percepire esclusivamente dall’interno dell’impresa una situazione di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, l’apertura della procedura anticipatoria non può che dipendere dall’iniziativa del debitore, sul quale ricadono le conseguenze anche di ordine penale di un mancato intervento giudiziale tempestivo per sopperire alla situazione di anormalità dell’attività produttiva da lui rilevata.
di ribadire il principio (articolo 2741 del codice civile) che impone la par condicio creditorum, ha dettato relativo criterio di cui al comma 1, lettera c), che, tuttavia, rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 216, terzo comma, della legge fallimentare, si connota, rispetto all’interesse dell’impresa, per il rilievo dato all’assenza di condizioni che giustifichino l’operato del debitore.
termini definiti dalla lettera g) dell’articolo in commento viene circoscritta la possibilità di svolgere indagini preliminari e di adottare misure cautelari reali in previsione di una possibile dichiarazione dello stato di insolvenza.
prevedere che, nel corso della procedura di crisi, la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio restino affidate al debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, salva la necessità dell’autorizzazione del commissario o del giudice delegato per il compimento di atti di particolare rilevanza;.
secondo il criterio enunciato alla lettera nn), a differenza della procedura di crisi nella quale l’iniziativa è riservata necessariamente al solo debitore, in quella d’insolvenza la legittimazione attiva è riconosciuta non soltanto a quest’ultimo, ma anche ai creditori, al pubblico ministero e lo stesso tribunale può disporla di ufficio.
prevedere, nel caso in cui venga promossa la dichiarazione dello stato di insolvenza, la salvezza di tutti gli atti legittimamente compiuti e che i crediti sorti per la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio del debitore, dopo l’apertura della procedura di crisi, siano prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;.
lettera d) introduce una innovativa ipotesi di bancarotta semplice patrimoniale che descrive la condotta dell’autore-debitore che causi o aggravi lo stato di insolvenza con colpa grave.
è noto nel sistema normativo concorsuale precedente alla legge fallimentare, il tribunale poteva stabilire il giorno della cessazione dei pagamenti in un tempo non superiore al triennio anteriore, poi modificato in un termine più ristretto di due anni, con la conseguenza che l’inefficacia finiva con il colpire tutti gli atti che fossero stati compiuti nel suddetto periodo, a prescindere da qualsiasi indagine in ordine allo stato psicologico assunto dal debitore.
assetto normativo si ispira tuttora essenzialmente ad una finalità liquidatoria delle imprese insolventi e ad una tutela accentuata (almeno secondo finalità dichiarate ed a prescindere dalla concreta efficacia) dei diritti dei creditori, determinando, altresì, un completo spossessamento del patrimonio del debitore, che pone in un’assoluta incapacità di disporre, anche con effetti extraconcorsuali e di tipo personale.
prevedere una tutela giurisdizionale, con effetti endoconcorsuali, del debitore, dei creditori e di ogni altro interessato alla procedura, nella forma dei procedimenti in camera di consiglio mediante decreti del giudice delegato, reclamo al tribunale e ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione;.
Si tutela, così, l’interesse ad una esatta conoscenza del patrimonio del debitore destinato alla garanzia dei creditori.
Il legislatore delegato è impegnato, perciò, a definire fattispecie di bancarotta fraudolenta che richiedono, sotto il profilo soggettivo, che l’autore del reato si rappresenti l’idoneità della sua condotta a causare o aggravare lo stato di dissesto.
può dubitarsi che, sino a quando è in corso la procedura anticipatoria, non si possa dichiarare lo stato di insolvenza, come del resto accade attualmente nella vigente disciplina, secondo cui non si può procedere alla dichiarazione di insolvenza o di fallimento sino a quando l’imprenditore risulta ammesso al concordato preventivo od all’amministrazione controllata.
In particolare, va precisato che non è configurabile un’automatica dichiarazione d’insolvenza, dovendosi riconoscere che l’apertura della fase anticipatoria in un certo senso la esclude e che dall’indagine sulla situazione economica del debitore non si possa mai prescindere.
ogni caso il curatore, alla scadenza della fase di osservazione, deve presentare entro il termine di quindici giorni una propria relazione con cui prospetta le iniziative che intende assumere sia per eseguire un proprio programma di risanamento, sia per riferire sulla validità e sulla legittimità di quelli che potranno essere avanzati dal debitore o da terzi, sia per informare ad ogni altro effetto sulle cause del dissesto e su ogni altra circostanza utile alla procedura.
270, è stato sancito che, esclusa qualsiasi ipotesi di scioglimento automatico, è riconosciuto al commissario straordinario il potere di sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura del procedimento.
prevedere che lo stato di insolvenza sia dichiarato a seguito di istanza del debitore, dei creditori e del pubblico ministero o di ufficio, con sentenza emessa in camera di consiglio dal tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale, il quale adotta i provvedimenti consequenziali;.
tutti i suddetti atti, è rimasta la prova liberatoria posta a carico del convenuto in ordine alla inscientia decoctionis ma il periodo sospetto è stato ridotto ad un anno.
prevedere, in caso di mancata approvazione del programma da parte dei creditori o di rigetto della domanda di omologazione, che il tribunale disponga senza ritardo la liquidazione dei beni del debitore e la ripartizione del ricavato in favore dei creditori;.
mancata approvazione del programma da parte dei creditori od il mancato accoglimento della domanda di omologazione da parte del tribunale determinano la liquidazione del patrimonio del debitore e la ripartizione del realizzo in favore dei creditori (lettera bbb)).
al rilievo sopra rappresentato si può replicare che, a prescindere dalla necessità di una previsione normativa che deve autonomamente disciplinare la procedura di insolvenza, l’ipotesi considerata della consecuzione della procedura di crisi in procedura di insolvenza non esclude, da un lato, la possibilità che gli organi gestori adottino iniziative mai prima considerate e diverse da quelle rappresentate dal debitore e, dall’altro, che le prospettive di risanamento possano essere realizzate più facilmente anche in relazione al diverso atteggiamento che i terzi e gli stessi enti finanziatori potrebbero assumere verso il curatore.
prevedere che il programma di risanamento proposto dal debitore debba formare oggetto di una relazione del commissario giudiziale ed essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori, secondo maggioranze di numero e di somma;.
prevedere che, con l’istanza di apertura della procedura di crisi, il debitore debba proporre un piano di risanamento dell’impresa e di estinzione delle obbligazioni, anche mediante pagamento differito, rateale ed in percentuale dei creditori, di durata non superiore a due anni;.
invece, non si delineino le situazioni descritte, oppure occorra svolgere un’indagine per assicurare che lo stato dell’impresa consenta il risanamento oppure esclusivamente la liquidazione del patrimonio, si è ritenuto di riservare agli organi del procedimento la possibilità di svolgere un’attenta analisi della situazione imprenditoriale in un termine che non può essere superiore ai novanta giorni, entro il quale occorre stabilire quale sia la reale consistenza dell’impresa e del patrimonio del debitore, per assumere le convenienti iniziative.
questa prospettiva, da tempo delineatasi, si è pensato che non sarebbe stato opportuno privare l’imprenditore, che intende beneficiarne, della possibilità di denunciare egli stesso la situazione di crisi che si è determinata e di trarre vantaggio da un intervento giudiziario tempestivo, facendo, quindi, precedere la dichiarazione dello stato di insolvenza da una procedura anticipatoria.
prevedere, fuori dei casi di conversione della procedura di crisi in procedura di insolvenza e indipendentemente dall’apertura di una procedura di crisi, ove l’imprenditore versi in stato di insolvenza, l’apertura di una autonoma procedura di insolvenza destinata alla conservazione totale o parziale delle attività produttive, ove possibile, e al soddisfacimento dei creditori, sia mediante il risanamento dell’impresa, sia mediante la liquidazione del patrimonio del debitore;.
i numerosi aspetti positivi di questa riforma, la nuova amministrazione straordinaria non ha, tuttavia, risolto in modo definitivo i problemi e le incongruenze delineatesi, soprattutto per la mancanza della previsione di un’opportuna correlazione tra il programma di risanamento ed il ritorno in bonis dell’imprenditore insolvente, nel senso che, una volta stabilito che l’interesse è rivolto al recupero dei complessi aziendali ed è stato avviato il coinvolgimento di strutture pubbliche per l’attuazione del procedimento, sarebbe stato necessario assicurare che il superamento dell’insolvenza non dovesse riguardare esclusivamente la persona dell’imprenditore, ma anche la ripresa dell’attività produttiva.
prevedere che, in qualsiasi momento, il tribunale possa disporre la cessazione della procedura, ove questa risulti non utilmente proseguibile o il debitore non abbia eseguito i pagamenti alle scadenze stabilite, e possa disporne altresì la revoca, qualora si accerti che il debitore ha esposto false informazioni od omesso di fornire informazioni rilevanti al fine di essere ammesso alla procedura, o compiuto atti di frode in danno dei creditori;.
Così alla lettera p) è stato introdotto il divieto delle azioni esecutive individuali, al fine di evitare che, in pendenza del procedimento, l’impresa e lo stesso compendio patrimoniale del debitore possano essere pregiudicati dalle iniziative dei creditori.
La formulazione del criterio direttivo individua, però, la necessità di rendere la previsione più mirata rispetto all’attuale, corrispondente, norma incriminatrice, intendendo affidare la fondamentale connotazione della condotta incriminata all’ingiustificato impoverimento della garanzia patrimoniale.
aggiunta a ciò la maggiore conflittualità che ha caratterizzato nell’ultimo ventennio la revocatoria fallimentare, soprattutto quando le iniziative giudiziarie assunte dalle procedure concorsuali investono rilevanti interessi economici, suscitando l’interrogativo sino a che punto sia giustificabile nell’insolvenza imprenditoriale la ricostruzione del patrimonio del debitore ed il rispetto della parità di trattamento dei creditori, rispetto ad una tutela generale di tutti i soggetti coinvolti.
Si ricalca, inoltre, il principio della facoltà di scioglimento o di subentro del debitore nei rapporti giuridici preesistenti, introducendosi una regola nuova che consente al contraente di sottrarsi agli obblighi negoziali al di fuori dei princìpi generali dettati dal codice civile.
prevedere i casi in cui la procedura possa essere estesa ad altre imprese del medesimo gruppo in stato di crisi, al fine di una gestione unitaria;.
In materia di disciplina penale delle procedure concorsuali il Governo è delegato ad individuare i seguenti delitti dell’imprenditore dichiarato insolvente, anteriormente o successivamente alla condotta, puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a mesi sei e non superiore nel massimo a dieci anni, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:         a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente in condotte di ingiustificato depauperamento, reale o fittizio, del patrimonio, che causino od aggravino lo stato di insolvenza;         b) bancarotta fraudolenta documentale, consistente nella omessa tenuta, nell’occultamento, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili che impediscano la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio ai creditori;.
la stessa dizione di cui alla lettera o) e come si è già precisato, la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio non potevano che restare, durante tutto il corso della procedura anticipatoria, nella disponibilità dell’imprenditore, dovendo essergli necessariamente riservate le iniziative necessarie per la formulazione del programma di risanamento ed il superamento della crisi, salvo quelle limitazioni previste per il concordato preventivo e qualificate dalla dottrina e dalla giurisprudenza come uno spossessamento cosiddetto «attenuato», riservando al giudice delegato la direzione ed al commissario giudiziale il potere di vigilanza sulla stessa, nonché confermando il sistema della preventiva autorizzazione per gli atti di particolare rilevanza patrimoniale, tra i quali possono annoverarsi gli atti di straordinaria amministrazione.
fondamento giuridico di questa innovazione va ricollegato all’esigenza di favorire i creditori che devono contribuire all’attuazione del piano di risanamento, mantenendo quel rapporto di fiducia verso l’imprenditore in stato di insolvenza che può continuare a ricevere le forniture od il credito di cui godeva e può più agevolmente proseguire nell’esercizio dell’attività d’impresa.
L’aver posto il principio indicato può consentire anche di stimolare la più efficace collaborazione del debitore con gli organi della procedura nell’interesse del ceto creditorio.
stato, altresì, precisato alla lettera oo) che con la sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza devono essere nominati gli organi della procedura e stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e per l’accertamento dei crediti.
Inoltre è rimasta immutata la revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso.
è previsto dalla normativa dettata dalla legge fallimentare, si è ritenuto alla lettera s) di mantenere nell’ambito della procedura anticipatoria una tutela giurisdizionale con effetti endoconcorsuali del debitore, dei creditori e di ogni altro interessato nella forma dei procedimenti in camera di consiglio, facendo ricorso al decreto del giudice delegato, al reclamo al collegio ed al ricorso per cassazione.
medesime conclusioni era giunta la Corte di giustizia europea che, con una prima decisione del 1º dicembre 1998: (causa C-200/97 Ecotrade srl contro Altiforni e Ferriere di Servola Spa [AFS]) ed una successiva del 17 giugno 1999 (Rinaldo Piaggio), aveva individuato nella procedura menzionata un’ipotesi di «aiuti di Stato».
lettera h) è stato stabilito che il programma debba comportare la tutela dei livelli occupazionali, per quanto possibile.
In tali casi si è precisato che l’apertura della procedura di insolvenza deve essere preceduta da un giudizio sulla sussistenza di tale stato.
conformità all’esecuzione del tipo di programma – di risanamento o liquidatorio – che si intende realizzare è stato stabilito alla lettera nnn) che anche la chiusura della procedura non può che rispecchiare queste due diverse eventualità.
l’opzione qui adottata degli effetti dell’insolvenza per il debitore attua un principio di particolare rilevanza civile e sociale del quale si è ritenuto di farsi carico.
prevedere che la procedura di crisi possa essere avviata, su istanza del solo debitore, in presenza di sintomi di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, tali da determinare pericolo di insolvenza;.
condizione obiettiva attualmente richiesta dal legislatore dello stato d’insolvenza dell’impresa, ai sensi dell’articolo 5 della legge fallimentare, perché si possa dar luogo all’apertura della procedura concorsuale, sembra avere rispecchiato sino ad oggi il modo migliore per individuare dall’esterno una situazione di anormalità dell’attività produttiva, idonea a determinare l’intervento giudiziario.



valutazione:
contenuti: analisi stato patrimoniale del debitore

 
animali & web
is a BLUE CONSULTANTS Project
SUBMIT YOUR SITE



Powered by Blue Consultants Web Communications