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DECRETI GENERALI E ISTRUZIONI (Cann.
32 - I decreti generali esecutivi obbligano coloro che sono tenuti alle leggi delle quali i decreti stessi determinano i modi di applicazione o urgono l'osservanza.
Codice di Diritto Canonico - IntraText
I decreti generali esecutivi , anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro nome ,
non derogano alle leggi , e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi sono prive di ogni vigore.
Possono dare i decreti generali esecutivi , con cui sono appunto determinati più precisamente i modi da
osservarsi nell'applicare la legge o con cui si urge l'osservanza delle leggi ,
coloro che godono della potestà esecutiva , entro i limiti della loro
competenza.
29 - I decreti generali , con i quali dal legislatore competente vengono date disposizioni comuni per una comunità capace di ricevere una legge , sono
propriamente leggi e sono retti dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.
Per ciò che attiene alla promulgazione e alla vacanza dei decreti di cui al si osservino le
disposizioni del can.
I medesimi decreti cessano d'avere vigore per revoca esplicita o implicita fatta dall'autorità competente , e altresì cessando la legge per la cui esecuzione furono dati ; non
cessano però venuto meno il diritto di colui che li stabilisce , eccetto che non
sia disposto espressamente il contrario.
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