TEXT CACHED
attività dell'ufficiale giudiziario Prima
di affrontare il tema del rapporto tra norme ordinamentali e contratto
collettivo, appare opportuno soffermarsi brevemente, perciò, sulle attribuzioni
dell'ufficiale giudiziario e sulla limitata
possibilità del contratto di incidere su di esse, anche a mente della espressa
riserva alla fonte legale prevista
dagli artt.
L’aver
voluto ricomprendere, infatti, l’ufficiale giudiziario fra le figure tipiche
del personale di cancelleria, oltre a forzare una omologazione storicamente e
ontologicamente improponibile ha di fatto compromesso, come la diffusa attualità
dimostra, sia l’organizzazione degli uffici che la qualità del servizio
prestato.
L’ufficiale
giudiziario deve farsi carico di ripristinare, nell’ambito delle sue
competenze, situazioni di legalità, riappropriandosi dell’esercizio effettivo
delle attribuzioni e dei poteri che gli derivano dalla legge, riaffermando il
primato della propria azione nella concreta tutela degli interessi del cittadino
e della giustizia.
Siamo
testimoni, per lo più impotenti, della grave frattura che quotidianamente si
realizza fra norma codificata e pratica attuazione del diritto, con il ricorso a
metodi che “alternativi alla legge”, impongono, per altra via,
la realizzazione dei crediti.
) Nello
svolgimento di queste attività è riconosciuto all'ufficiale giudiziario il
potere di ingiungere al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art.
93, e le norme generali e speciali dl pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la
disciplina di cui all’art.
8 CCNL, sottoscritto il
24 aprile 2002, in materia di corresponsione dei compensi per prestazioni rese
in adempimento di quelle attività previste dall'ordinamento e da specifiche
disposizioni di legge, contemperando il generale principio di esclusività della
prestazione di lavoro, si spinge a concretizzare per l'ufficiale giudiziario una
vera e propria concorrenza di status in
quanto, come ricordato, gli è consentito lo svolgimento di attività
libero-professionali e la liquidazione dei relativi compensi.
887), che, non
secondario, con il divieto espressamente previsto per l'ufficiale giudiziario di
assumere negli uffici personale privato (art.
Rimane
affermato nel contratto integrativo, e ribadito nella stessa Circolare
menzionata, la maggiore professionalità
dell’ufficiale giudiziario dell’area C, che si concretizza: a) nel
contratto per lo svolgimento di complesse funzioni amministrative,
contabili, di direzione e di dirigenza di uffici; b) nell’ordinamento
per le particolari, qualificate, attribuzioni conferitegli quale pubblico
ufficiale, nel compimento di atti e attività demandatigli per legge.
Tali disposizioni sono inapplicabili a
seguito della stipula dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto
in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplate.
44 la contrattazione veniva estesa all’ufficiale giudiziario, anche
se, nulla cambiava nel sistema delle fonti.
Determinante,
per una compiuta comprensione della questione, l’argomentazione portata sul
punto della Suprema Corte nella decisione 274 del 1985 ove afferma “… è
canone ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte costituzionale
che, per effetto del principio di eguaglianza, deve essere assicurata ad ognuno
eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le situazioni soggettive ed
oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono e che norme diverse
devono essere dettate per regolare situazioni diverse adeguando così la
disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale.
Diversamente
si incorrerebbe in una violazione dei principi di uguaglianza e di
proporzionalità della retribuzione costituzionalmente garantiti oltre che in
una palese disparità di trattamento fra l'ufficiale giudiziario e il segretario
comunale, stante la piena omogeneità di essi, sia sotto il profilo soggettivo
(entrambi impiegati pubblici e destinatari dello stesso contratto) che oggettivo
(identità di incarico di elevazione dei protesti).
Il
generale progetto di riforma non ha, infatti, rappresentato una soluzione per
l'ufficiale giudiziario, che rimane in concreto nello stato di ibridismo
ordinamentale da cui proviene, ancora incapace di apprezzare una definizione
univoca del suo e
della natura del suo rapporto di lavoro.
Il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, conformemente, al TITOLO
II, provvede alla puntuale
individuazione delle spettanze dovute all’ufficiale giudiziario quando ad esso
si ricorre per notifiche ed
esecuzioni nel procedimento giurisdizionale.
Una
così esplicita riserva esclude, infatti, per l’ufficiale giudiziario B3, il
compimento di atti diversi da quelli contrattualmente attribuiti alla competenza
dell’ufficiale giudiziario.
privatizzazione del rapporto di lavoro dell'ufficiale giudiziario Non
si può negare che la privatizzazione del rapporto di lavoro - con la quale si
è voluto sottoporre il lavoro pubblico alle stesse regole del lavoro privato -
si sia ridotto, nell'esperienza lavorativa dell'ufficiale giudiziario, a mero
sofisma, privo di apprezzabile contenuto, sia sotto il profilo pratico-operativo
che teorico-interpretativo.
Ne
consegue che laddove specifiche attribuzioni derivino direttamente da norme di
legge non può, su un piano di corretta applicazione di esse, ritenersi che
l'ufficiale giudiziario sia identificabile, o solo esclusivamente
identificabile, nell'attuale figura professionale determinata dal contratto,
dovendo se mai ritenersi che la volontà del legislatore fosse quella di
attribuire tali attività a un soggetto particolarmente qualificato, che le
svolge mediante rapporto libero-professionale a
latere rispetto a quello di pubblico impiego.
1229/59 prevede per l’ufficiale giudiziario, tra gli
elementi della retribuzione, una percentuale sui crediti recuperati
all’erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, in ragione del 15%.
L’esigenza
di dare certezza alle regole da applicare, la difficile definizione dello
“status” dell’ufficiale giudiziario e la concreta
difficoltà di recuperare alla disciplina pattizia gli aspetti tipici
dell’attività libero-professionale presenti nel vigente ordinamento (D.
Il
limitato intervento alle funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti,
risponde al corretto principio di competenza dell’amministrazione,
nell’ambito dei servizi assicurati dagli uffici nep, cui rimane certamente
precluso il potere di provvedere, in sede interpretativa dei contratti, su
materie estranee all’esplicarsi di attribuzioni, comunque, extracontrattuali,
ma non risolve il problema di una diversificazione anacronistica del ruolo
dell’ufficiale giudiziario.
L'art
26 specifica, inoltre, che l'ufficiale giudiziario esente da qualsiasi
servizio pubblico estraneo alle sue funzioni… Questa
norma apparentemente desueta, spiega in realtà i suoi significativi effetti in
relazione all'art.
Appare
pacifico potersi affermare, anche alla stregua di questa norma, che l'ufficiale
giudiziario è un organo con potestà giurisdizionale che svolge funzioni
ausiliarie del giudice ove connesse all'esercizio della giurisdizione, ma anche
proprie autonome attribuzioni caratterizzate da modalità operative autonome e
indipendenti da autorizzazioni o da controlli del giudice, che gli derivano da
specifiche disposizioni normative che
debbono ritenersi, per lo più, estranee al rapporto impiegatizio
contrattualmente regolato.
La
nostra esperienza di vita, da qualunque luogo proveniamo, è accomunata dalla
conoscenza della realtà effettuale del sistema esecutivo, quello vivente,
quello imposto dalla prassi, quello che sa fare a meno dell’ufficiale
giudiziario.
del diritto e l’azione dell’ufficiale giudiziario Le
tante parole spese negli ultimi tempi su temi qualificanti della esecuzione,
sulla necessità di porre rimedio a quella da tutti avvertita come la crisi del
processo esecutivo ed in particolare della espropriazione forzata, si
sintetizzano per noi pratici, per cultura poco votati alla speculazione teorica
che illumina e contraddistingue gli accademici e gli eruditi del diritto, nella
concreta difficoltà, quando non impossibilità, di attuare diritti e dare
concretezza al credito.
Detta
percentuale è stata ricompresa fra le voci retributive dell’ufficiale
giudiziario, nell’art.
1229/59 (Ordinamento
degli Ufficiali Giudiziari) l'ufficiale giudiziario provvede
all'espletamento di tutti gli atti demandatigli legge o
regolamento".
), - questa
funzione è ora riservata dal Contratto Integrativo agli operatori giudiziari -;
provvede alla esecuzione dei suoi ordini; esegue la notificazione degli atti e,
attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce".
E',
anche, alla luce di questa positiva statuizione, che il Contratto Integrativo
del 5 aprile 2000, tracciando le nuove figure professionali del Ministero della
Giustizia, ha individuato negli ufficiali
giudiziari B3 quei “lavoratori
che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione
qualificata nell’ambito dell’attività degli uffici notificazioni esecuzioni
e protesti, eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale
giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori”, e
negli ufficiali giudiziari C1 “lavoratori
che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario…” Di
qui la delineazione di un nuovo ordinamento professionale del personale ispirato
ad una più articolata flessibilità dell’impiego delle risorse umane, con la
unificazione delle funzioni di base, e per quel che ci riguarda, con il
superamento della distinzione “…delle
funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti, che hanno finora
differenziato i diversi profili professionali degli Assistenti e dei
Collaboratori UNEP, che la stessa norma contrattuale ha inteso abrogare”,
come espressamente si legge nella Circolare del Ministero della
Giustizia, a firma del Capo Dipartimento, in data 27 settembre 2002.
individua le dell'ufficiale giudiziario" nelle
seguenti funzioni: il giudice in udienza (art.
Pur
senza inoltrarmi in una disamina approfondita di altre circostanze favorevoli
all'interpretazione fin qui seguita, appare necessario ricordare che l'ufficiale
giudiziario, a norma degli artt.
Ne
è risultato un assetto contrassegnato dalla progressiva abrogazione della
normativa speciale del pubblico impiego ma il sistema delle fonti, soprattutto
per quel che riguarda la integrazione delle regole giuridiche dettate per
l’ufficiale giudiziario con quelle della
riforma, anziché semplificarsi, si è gravemente
complicato per la concreta difficoltà di sostituire, con effetti positivi, i
nuovi principi al vecchio regime ordinamentale.
I
concessionari, si legge, sono in grado di pagare direttamente avendo tutte le
informazioni utili: hanno l’evidenza del riscosso, detratte le somme spettanti
a terzi, ed hanno l’evidenza delle somme ricavate dalla vendita dei beni
confiscati, poiché nei modelli di versamento dagli uffici giudiziari ai
concessionari c’è un apposito codice tributo 919T.
Al
di là delle teoriche prospettazioni persiste
inalterata, se non aggravata, una intrinseca indeterminatezza della norma
applicabile, con un effettivo rischio di destrutturazione degli uffici nep, a
scapito della professionalità e delle attribuzioni proprie dell'ufficiale
giudiziario.
Ne
consegue che anche per l'ufficiale giudiziario la struttura retributiva, nel
rapporto di impiego, è inderogabilmente determinata per contratto e gli
emolumenti dovuti a titolo di stipendio base o indennità vanno corrisposti
nelle stesse modalità, quantità e forme stabilite per gli altri dipendenti
dell’amministrazione della giustizia.
Il
processo di delegificazione - attuato dalle disposizioni contrattuali - non può
estendere la sua portata a quelle disposizioni di legge che stabiliscono
attribuzioni estranee al rapporto regolato e a cui, gli ufficiali giudiziari
sono chiamati ad adempiere, con
predisposizione di mezzi, e sotto responsabilità personale.
Significative
in tal senso sono sia la mancata indicazione, nel contratto di comparto, delle
norme ordinamentali ritenute incompatibili e quindi disapplicate che, nel
contratto integrativo, la impropria collocazione dell’ufficiale giudiziario
nel settore della professionalità
amministrativo-giudiziaria.
Così
ridefinito l’ambito di riferimento, risulta confermata la fonte contrattuale
come fonte primaria della retribuzione quando la prestazione è legata
all’espletamento di attività connesse alla funzione giurisdizionale, come nel
caso della notificazione e delle esecuzioni, i cui soli proventi possono
coerentemente essere imputati allo stipendio dell’ufficiale giudiziario.
93, pur se la disciplina del rapporto di lavoro veniva
demandata legge ed agli atti regolamentari, si registrava
una prima apertura alla contrattazione con la previsione di una “ipotesi
di accordo collettivo” tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali.
E ciò perché si è voluta trascurare, in un processo di improbabile
armonizzazione, la particolare, irriducibile, caratterizzazione del ruolo e
delle attribuzioni che la legge espressamente conferisce all’ufficiale
giudiziario il quale, godendo di un’adeguata autonomia nell’esercizio delle
sue funzioni, rimane assoggettato al solo potere di sorveglianza del capo
dell’ufficio.
, circa il versamento agli
ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso, la relazione illustrativa
ricordata spiega che la previsione di una fonte secondaria trova giustificazione
nel fatto che il diritto alla percentuale considerata – che rientra tra gli
elementi della retribuzione valevoli per la pensione ordinaria -
è disciplinato altrove (art.
struttura retributiva dell'ufficiale giudiziario nel contratto La
retribuzione rappresenta un tema centrale della disciplina dei rapporti dei
pubblici dipendenti sia per quanto concerne il controllo della spesa, e quindi
il livello del trattamento economico, sia in ordine alla struttura, e quindi
alle componenti, della retribuzione.
Nell’ambito
delle diverse attività dell’ufficiale giudiziario occorre pertanto
distinguere le funzioni connesse al ruolo processuale di esso, contrattualmente
regolate, dalle attribuzioni extraprocessuali, demandategli da specifiche norme
di legge, che esulano dal contratto e dalla regolamentazione che ne deriva.
i proventi costituiti dai
diritti che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere sugli
atti, mentre rimangono imputate a compenso, a norma dell'art.
Molte
cose potrebbero dirsi a dimostrazione dell’assunto, ma per rimanere al tema
trattato, credo sia opportuno solo evidenziare come l’ufficiale giudiziario
predisponga i mezzi ed organizzi autonomamente e a proprio rischio l’attività
di levata dei protesti, per lo più al di fuori dell'orario di ufficio (le
commissioni cambiarie vanno accettate fino alle ore 18 come previsto dall'art.
106 ricordato, stabilendo che agli ufficiali giudiziari
possono essere richiesti solo gli atti o le attività espressamente demandategli
dal legislatore.
A
titolo anche solo esemplificativo si ricordi che l'ufficiale giudiziario ha la
diretta gestione, anche economica, dell'ufficio; mantiene una retribuzione
proventistica, con conseguente onere di amministrazione di somme ingenti e di
tenuta di una complessa contabilità; ha l'obbligo di compilare e sottoscrivere,
sotto la propria responsabilità personale, ove chiamato a dirigere l'ufficio,
entro i termini previsti dalla legge tributaria, i modelli CUD concernenti il
personale dell'ufficio e di compiere le trattenute fiscali, anche ai fini irpef,
quale sostituto d'imposta.
L'ufficiale
giudiziario si serve, ove ritiene e sotto la propria responsabilità, di proprio
personale dipendente per la presentazione dei titoli cambiari (art.
Notiziario Giuridico Telematico - Ufficiali Giudiziari
3 CCNL 24 aprile 2002, la retribuzione degli ufficiali
giudiziari, come invece espressamente prevedeva l’art.
Giudiziari: attività stragiudiziali e regime dei compensi alla luce della disciplina contrattuale e della normativa vigente.
8 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo alle norme di raccordo di cui all'art 1, comma 2
del CCNL 1998/2001, ove si prevede che giudiziari, nel rispetto dell'art.
valutazione: contenuti: ricorso agli ufficiali giudiziari
TEXT CACHED
321), mentre gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari non usufruirebbero di un eguale adeguamento della indennità loro attribuita, perchè l’art.
14, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt.
2 della stessa legge);
che la questione riguarda uno solo degli elementi che compongono il trattamento economico complessivo degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, che é oggetto di una complessiva, specifica ed autonoma disciplina: caratterizzata, per un verso, dalla garanzia di un trattamento minimo stipendiale parametrato sui livelli retributivi, considerati corrispondenti, dell’amministrazione giudiziaria, per l’altro verso dalla percezione di ulteriori emolumenti determinati in misura percentuale rispetto ai proventi derivanti dall’attività svolta e dagli atti compiuti, ciò in correlazione con il particolare stato giuridico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, diverso da quello della generalità dei dipendenti dell’amministrazione della giustizia, tra i quali sono stati invece inseriti, modificando il loro precedente stato giuridico, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari (legge 16 ottobre 1991, n.
321), i quali ricevono il medesimo trattamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
che la non omogeneità tra le categorie di dipendenti e la diversità dei meccanismi di determinazione dei rispettivi trattamenti retributivi che il giudice rimettente pone a raffronto rendono non priva di giustificazione la differente disciplina anche quanto all’adeguamento periodico di una delle componenti del sistema retributivo;
che non può essere invocato l’art.
Consulta Online - Ordinanza n. 368/99
525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt.
14 del 1991 ha attribuito al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, a decorrere dal 1° gennaio 1990, un compenso mensile non pensionabile nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore; tale compenso, secondo il giudice rimettente, sarebbe sostanzialmente identico all’indennità giudiziaria, originariamente attribuita ai soli magistrati (art.
525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, sul ricorso proposto da Caterina Galdiero ed altri contro il Ministero delle finanze ed altra, iscritta al n.
525;
che il compenso mensile attribuito agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari é stato introdotto e determinato con modalità diverse rispetto all’indennità speciale attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, essendo tale compenso, sia nel momento della iniziale determinazione sia nelle vicende successive, compiutamente compreso nell’ambito della contrattazione collettiva, mentre l’indennità per il personale delle cancellerie e segreterie é stata determinata direttamente dalla legge (art.
525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), nella parte in cui, disponendo che alle indennità attribuite al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dalla legge 22 giugno 1988, n.
27, ed esteso in via temporanea, fino al 31 dicembre 1993, all’indennità attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed al personale amministrativo delle magistrature speciali dall’art.
3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di personale in precedenza equiparate; in particolare per i coadiutori addetti ai medesimi uffici notificazioni, esecuzioni e protesti opererebbe l’adeguamento automatico della indennità loro spettante, essendo stati essi compresi tra i dipendenti dell’amministrazione giudiziaria (legge 16 ottobre 1991, n.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni ufficiali giudiziari e assistenti degli uffici unici notifiche per ottenere l'accertamento del diritto all’adeguamento periodico del compenso mensile loro attribuito dall’art.
14 ha attribuito, dal 1° gennaio 1990, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, del meccanismo di adeguamento periodico previsto per l’indennità corrisposta ai magistrati dall’art.
27, non prevede che lo stesso meccanismo di adeguamento periodico si applichi al compenso mensile percepito dagli ufficiali e dagli aiutanti ufficiali giudiziari;
che la legge n.
valutazione: contenuti: ricorso agli ufficiali giudiziari
TEXT CACHED
Infatti
io ho diritto di restare nel territorio del veneto
poiché io ho regolarmente e legalmente ottenuto il permesso di
soggiorno fino al 01/09/2002 dalle Istituzioni di Autogoverno del
Popolo Veneto previsto dalle leggi, e ne allego fotocopia, (il
permesso originale mi stato strappato davanti agli occhi
dagli agenti di polizia),
In
merito al procedimento di espulsione del Prefetto notificatomi
dalla Questura di Padova chiedo, quindi per i motivi di legge
esposti in seguito:
un
decreto sospensivo urgente che sospenda l'atto di espulsione per
motivi di diritti umani;
l'annullamento
dell'atto perché nullo, illegittimo e contrario alle leggi
italiane e internazionali, incostituzionale e contrario alla
Costituzione italiana poiché mi nega un diritto umano (art.
Illustre, questo
ricorso stato presentato con l'aiuto di un interprete di
fortuna fra la lingua italiana e la mia lingua madre, ma mi un interprete abilitato ed un difensore.
) oltre che a darmi
diritto a rtutelarmi per il risarcimento dei danni economici e di
rilievo penale davanti alla competente autorità giudiziaria
Tribunale del Popolo Veneto che deciderà senza prescrizione
di termini;
chiedo
venga riconosciuto che ho il diritto di ricorrere
alle istituzioni di Autogoverno Veneto in via esclusiva e la
negazione di questo mio diritto non negoziabile attentato
ai miei diritti politici e sociali e culturali previsti L.
- Ciampi
Azzelio, presunto presidente della Repubblica italiana, per i
mancati atti dovuti di riconoscimento dell'autodeterminazione
del popolo veneto;- Lamberto Dini , Prodi Romano, Dalema Massimo,
Amato Giuliano, Berlusconi Silvio tutti ex presidenti del
Consiglio dei Ministri o del Governo Italiano e Prodi Romano quale
presidente della Commissione Europea, per gli atti di eversione
compiuti nell'anno 1996 quale presidente del consiglio in
merito al ricorso proposto da concreta per
l'annullamento delle sue stesse elezioni in quanto prova la morte
giuridica dell'italia quale Stato ; - Galan Giancarlo -
sedicente Presidente della Regione Veneto in merito agli atti a lui
trasmessi di obbligo di trasferimento delle potestà
all'autogoverno del popolo veneto , che egli non ha adempiuto;.
9 dell'ordinamento
giudiziario, il magistrato italiano ha giurato fedeltà italiana, al suo Capo, di osservare lealmente le leggi
dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio
ufficio", ogni magistrato italiano, in quanto obbligato a
rispettare le leggi dello Stato (Stato e Repubblica non sono la
stessa entità giuridica, vedi infra) non può essere
terzo e quindi non può giudicare cittadini italiani di
nazionalità non italiana su temi che riguardino tali atti di
autodeterminazione;
fino a
quando non esistevano magistrati direttamente eletti dai veneti come
diritto di autogoverno, fino ad allora si avuta l'assoluta
invalidità dei procedimenti giudiziari contro i veneti
riguardo a questioni di autodeterminazione, poiché al
riguardo
il magistrato applicava la legislazione italiana dello Stato e non
quella internazionale cogente per l'art.
) riconosciuto dagli altri
paese della Comunità internazionale;
nel
quadro dell'Italia i popoli sono previsti come entità
giuridiche esistenti (popolo veneto e sardo - vedi riferimenti
legislativi sopra ) ed autonomamente dotate di potestà
politiche, giuridiche economiche e sociali dati dalla L.
Siamo
dunque di fronte ai primi elementari atti di soppressione etnica?
Questo
considerato
Non
posso riconoscere alla persona cui propongo questo ricorso il titolo
e le legittimità di funzionario o agente legale in quanto
agisce in violazione del combinato delle leggi art.
340/1971
dato
che io proponente il ricorso sono di nazionalità marocchina e
non italiana, ed in quanto l'autorità giudiziaria a cui sono
sottoposto il del Popolo Veneto" che istituita direttamente dal popolo veneto in Borgoricco di
Padova in data 26 settembre 1999, ed io non posso essere distolto
dalla giurisdizione del Tribunale del popolo Veneto ai sensi
dell'art.
il Re d'Italia,
sotto la riserva giuridica dei trattati che le popolazioni fossero
debitamente consultate, con la conseguenza che nel territorio
nazionale veneto lo Stato Italiano non ha alcuna legittima presenza
e non può esibire documentazione legale che comprovi la sua
legittima presenza o amministrazione;
le
popolazioni del lombardo-veneto hanno una sovranità già
riconosciuta nei trattati di cessione al Re Vittorio Emanuele II e
dunque tale sovranità da rispettarsi per l'unione
allo Stato Italiano mai richiesta né approvata;
secondo
quanto riportato nel libro di Ettore Beggiato grande
Truffa" Edizioni universitarie Venezia, il plebiscito del 1866
nel territorio del Regno Lombardo-Veneto mancante del
requisito della espressione delle popolazioni
interessate" richiesta dal trattato di cessione dall'Austria al
Regno d'Italia, oltre che essere stato svolto con la presenza di
soldati italiani che votarono al posto dei veneti che militarono per
l'Austria come detto da Serraglia Valerio il 21/02/2002 su Antenna 3
Nord-Est;
la
Costituzione non può essere richiamata quale limite
invalicabile all'autodeterminazione, nemmeno quell'art.
)
riconosciuto dagli altri paese della Comunità internazionale
e la sovranità di origine internazionale spetta ad ogni
nazione, anche se parte della Repubblica Italiana, indipendentemente
dalla Costituzione; la Repubblica italiana non uno Stato e
non coincide con lo Stato Italiano, così come non Stato l'Unione Europea;
il
territorio nazionale veneto ha uno status giuridico simile a quello
dei comuni di Livigno e Campione, ossia territorio della Repubblica
ma NON territorio dello Stato Italiano, ossia autogovernato e
territorio non soggetto ad IVA italiana ma soggetto ad imposta come
Stabilito dall'Autogoverno del Popolo Veneto;
il
GOVERNO DEL POPOLO VENETO per legge veneta gestito da un
presidente eletto dall'ASENBLEA DEI MENBRI (Parlamento nazionale
veneto);
le
istituzioni nazionali venete usano il simbolo della Repubblica
Italiana nelle carte intestate, così come la bandiera con un
Leone della Veneta Repubblica e se l'uso del simbolo della
Repubblica Italiano reato (per singoli, partiti e movimenti
politici) la Magistratura Italiana ha già valutato
l'Autogoverno come Istituzione che può invece usarlo
legalmente e riconosce che l'uso consuetudinario da parte delle
Autorità di Autogoverno del simbolo della Repubblica Italiana
non reato di uso illegittimo né penalmente rilevante
(Procura della Repubblica di Padova fascicolo NR.
1 Cost) al popolo veneto;
La
notifica agli interessati della irregolarità e illegalità
del comportamento tenuto;
l'assegnazione
di un interprete e di un difensore a spese della amministrazione
procedente per potermi difendere di persona prima della sentenza;
il
risarcimento dal danno di detenzione illegale;
un
decreto che sancisca la validità del mio permesso di
soggiorno rilasciatomi dal Governo del Popolo Veneto
dall'Autogoverno del Popolo Veneto;
esposizione
di sostegno Premesso
che:
come nel dettaglio spiego in seguito, per le leggi
n.
340/1971 e 102 costituzione oppure pur eletto non ha
accettato la carica come da legge veneta;
il
Tribunale del Popolo Veneto l'Autorità Giudiziaria
(A.
24 della Costituzione italiana in quanto una
Autorità Giudiziaria fondata e riconosciuta dal popolo
veneto;
motivazioni
Sul
dovere del funzionario di Promuovere con ogni risorsa le autonomie
locali, si parta dal presupposto costituzionale che lo Stato
Italiano e i suoi funzionari devono promuovere le autonomie per
l'art.
a) Garantire che
qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal
presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di
ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da
persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; b)
Garantire che l'autorità competente, giudiziaria,
amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità
competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in
merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità
di ricorso in sede giudiziaria.
881 del 1977;
il
territorio nazionale dei veneti dove la sovranità appartiene
agli stessi anche dove essi sono rimasti solo una minoranza territorio molto più ampio di quell'ente territoriale
dello Stato Italiano chiamato veneto" la quale
più volte ha modificato e ridotto i suoi confini nel corso
dei recenti anni; il
territorio nazionale Veneto attualmente di fatto sotto
amministrazione dello Stato Italiano, composto dalle
province originalmente venete lasciate nel 1866 al Regno d'Italia
dalla amministrazione Francese: dello Stato Lombardo-Veneto, quindi,
sono venete le province di Belluno, Bergamo, Brescia, Padova,
Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza e le città
di Crema e Monfalcone, perché tutte della Serenissima alla
data del 1797 e già prima da secoli, quindi storicamente e
nazionalmente venete;
poiché
nel plebiscito del 1866 i veneti hanno dato il loro consenso d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale di Re
Vittorio Emanuele II e suoi successori" ossia a farsi governare
dalla Monarchia dei Savoia e dai loro discendenti maschi,
attualmente assenti, non essendo lo Stato Italiano un successore di
Re Vittorio Emanuele II per tanto lo Stato Italiano privo
di legittima successione giuridica con la Monarchia in tutti i
territori del Regno Lombardo-Veneto preso in amministrazione dal Re
Vittorio Emanuele e divenuto 1 degli Stati di S.
1 Cost)
al popolo veneto;
richiedo
la notifica della sentenza agli interessati della irregolarità
del comportamento tenuto;
richiedo
il risarcimento del danno di detenzione illegale;
richiedo un decreto
che sancisca la validità del mio permesso di soggiorno
rilasciatomi dal Governo del Popolo Veneto dall'Autogoverno del
Popolo Veneto;
se
il magistrato continua nel procedimento con norme italiane La
persona informata ed edotta che fa attentato alle
leggi venete ed internazioneli e
quindi alle Istituzioni nazionali Venete, ossia attentato
alla assemblea legislativa Nazionale
Veneta le cui elezioni sono state riconosciute legali anche dal
Dott.
Spett
165/1998 del 09/03/2000 ha riconosciuta nella
legge la piena legittimità del del Popolo
Veneto", mentre il presidente del Tribunale di Padova ha
ricevuto un ricorso in merito presentato da Lando Massimo il
27/02/2002;
per
l'art.
veneto, fatto nella realtà di oltre 7 milioni di
persone, giuridicamente costituito almeno da Loris
Palmerini, nato a Padova il 29 luglio 1968, e da Franceschi Luciano,
nato a Borgoricco (PD) il 26 maggio 1959, entrambi figli di veneti
stanziali da almeno 5 generazioni, che si sono dichiarati di
nazionalità veneta e veneto" a Borgoricco
di Padova il 24 luglio 1999 e dunque il popolo veneto risulta
costituito e rappresentato da Palmerini Loris e da Franceschi
Luciano che che lo rappresentano come figli della patria veneta
unitamente secondo regole interne di autogoverno rispettose dei
diritti umani;
il 27
luglio 1999 il popolo veneto ha istituito a Borgoricco (PD) la
"Lista dei Cittadini veneti" che la lista che
elenca, come il secolare d'or", i Cives Veneti,
ossia i cittadini di nazionalità veneta che lo Stato Italiano
non ha mai censito così come non lo fece la monarchia;
esistono
centinaia di persone registrate nella dei cittadini
veneti" che si sono dichiarate di nazionalità veneta e
parte del popolo veneto acquisendo la cittadinanza veneta, oltre che
possederne per lo più un'altra, essendo un diritto di coloro
che sono di nazionalità veneta indipendentemente dal
cittadinanza già posseduta, poiché la cittadinanza
veneta un diritto anche economico e politico che protrae
dagli avi e si estende agli eredi;
il 27
luglio 1999 in Borgoricco di Padova, ai sensi dell'art.
valutazione: contenuti: ricorso agli ufficiali giudiziari