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SISTEMI E STRUMENTI UTILI PER RECUPERARE UN CREDITO

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RICORSO AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI










TEXT CACHED
attività dell'ufficiale giudiziario Prima di affrontare il tema del rapporto tra norme ordinamentali e contratto collettivo, appare opportuno soffermarsi brevemente, perciò, sulle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario e sulla  limitata possibilità del contratto di incidere su di esse, anche a mente della espressa riserva alla fonte legale  prevista dagli artt.
L’aver voluto ricomprendere, infatti, l’ufficiale giudiziario fra le figure tipiche del personale di cancelleria, oltre a forzare una omologazione storicamente e ontologicamente improponibile ha di fatto compromesso, come la diffusa attualità dimostra, sia l’organizzazione degli uffici che la qualità del servizio prestato.
L’ufficiale giudiziario deve farsi carico di ripristinare, nell’ambito delle sue competenze, situazioni di legalità, riappropriandosi dell’esercizio effettivo delle attribuzioni e dei poteri che gli derivano dalla legge, riaffermando il primato della propria azione nella concreta tutela degli interessi del cittadino e della giustizia.
Siamo testimoni, per lo più impotenti, della grave frattura che quotidianamente si realizza fra norma codificata e pratica attuazione del diritto, con il ricorso a  metodi che “alternativi alla legge”, impongono, per altra via, la realizzazione dei crediti.
) Nello svolgimento di queste attività è riconosciuto all'ufficiale giudiziario il potere di ingiungere al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art.
93, e le norme generali e speciali dl pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’art.
8 CCNL, sottoscritto il 24 aprile 2002, in materia di corresponsione dei compensi per prestazioni rese in adempimento di quelle attività previste dall'ordinamento e da specifiche disposizioni di legge, contemperando il generale principio di esclusività della prestazione di lavoro, si spinge a concretizzare per l'ufficiale giudiziario una vera e propria concorrenza di status in quanto, come ricordato, gli è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali e la liquidazione dei relativi compensi.
887), che, non secondario, con il divieto espressamente previsto per l'ufficiale giudiziario di assumere negli uffici personale privato (art.
Rimane affermato nel contratto integrativo, e ribadito nella stessa Circolare menzionata, la maggiore professionalità   dell’ufficiale giudiziario dell’area C, che si concretizza: a) nel contratto per lo svolgimento di complesse funzioni amministrative, contabili, di direzione e di dirigenza di uffici; b) nell’ordinamento per le particolari, qualificate, attribuzioni conferitegli quale pubblico ufficiale, nel compimento di atti e attività demandatigli per legge.
Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipula dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplate.
44 la contrattazione veniva estesa all’ufficiale giudiziario, anche se, nulla cambiava nel sistema delle fonti.
Determinante, per una compiuta comprensione della questione, l’argomentazione portata sul punto della Suprema Corte nella decisione 274 del 1985 ove afferma “… è canone ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte costituzionale che, per effetto del principio di eguaglianza, deve essere assicurata ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le situazioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono e che norme diverse devono essere dettate per regolare situazioni diverse adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale.
Diversamente si incorrerebbe in una violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione costituzionalmente garantiti oltre che in una palese disparità di trattamento fra l'ufficiale giudiziario e il segretario comunale, stante la piena omogeneità di essi, sia sotto il profilo soggettivo (entrambi impiegati pubblici e destinatari dello stesso contratto) che oggettivo (identità di incarico di elevazione dei protesti).
Il generale progetto di riforma non ha, infatti, rappresentato una soluzione per l'ufficiale giudiziario, che rimane in concreto nello stato di ibridismo ordinamentale da cui proviene, ancora incapace di apprezzare una definizione univoca del suo e della natura del suo rapporto di lavoro.

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, conformemente, al TITOLO II, provvede alla puntuale individuazione delle spettanze dovute all’ufficiale giudiziario quando ad esso si ricorre  per notifiche ed esecuzioni nel procedimento giurisdizionale.
Una così esplicita riserva esclude, infatti, per l’ufficiale giudiziario B3, il compimento di atti diversi da quelli contrattualmente attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario.
privatizzazione del rapporto di lavoro dell'ufficiale giudiziario Non si può negare che la privatizzazione del rapporto di lavoro - con la quale si è voluto sottoporre il lavoro pubblico alle stesse regole del lavoro privato - si sia ridotto, nell'esperienza lavorativa dell'ufficiale giudiziario, a mero sofisma, privo di apprezzabile contenuto, sia sotto il profilo pratico-operativo che teorico-interpretativo.
Ne consegue che laddove specifiche attribuzioni derivino direttamente da norme di legge non può, su un piano di corretta applicazione di esse, ritenersi che l'ufficiale giudiziario sia identificabile, o solo esclusivamente identificabile, nell'attuale figura professionale determinata dal contratto, dovendo se mai ritenersi che la volontà del legislatore fosse quella di attribuire tali attività a un soggetto particolarmente qualificato, che le svolge mediante rapporto libero-professionale a latere rispetto a quello di pubblico impiego.
1229/59 prevede per l’ufficiale giudiziario, tra gli elementi della retribuzione, una percentuale sui crediti recuperati all’erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, in ragione del 15%.
L’esigenza di dare certezza alle regole da applicare, la difficile definizione dello “status” dell’ufficiale giudiziario e la concreta difficoltà di recuperare alla disciplina pattizia gli aspetti tipici dell’attività libero-professionale presenti nel vigente ordinamento (D.
Il limitato intervento alle funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti, risponde al corretto principio di competenza dell’amministrazione, nell’ambito dei servizi assicurati dagli uffici nep, cui rimane certamente precluso il potere di provvedere, in sede interpretativa dei contratti, su materie estranee all’esplicarsi di attribuzioni, comunque, extracontrattuali, ma non risolve il problema di una diversificazione anacronistica del ruolo dell’ufficiale giudiziario.
L'art 26 specifica, inoltre, che l'ufficiale giudiziario esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni… Questa norma apparentemente desueta, spiega in realtà i suoi significativi effetti in relazione all'art.
Appare pacifico potersi affermare, anche alla stregua di questa norma, che l'ufficiale giudiziario è un organo con potestà giurisdizionale che svolge funzioni ausiliarie del giudice ove connesse all'esercizio della giurisdizione, ma anche proprie autonome attribuzioni caratterizzate da modalità operative autonome e indipendenti da autorizzazioni o da controlli del giudice, che gli derivano da  specifiche disposizioni normative  che debbono ritenersi, per lo più, estranee al rapporto impiegatizio contrattualmente regolato.
La nostra esperienza di vita, da qualunque luogo proveniamo, è accomunata dalla conoscenza della realtà effettuale del sistema esecutivo, quello vivente, quello imposto dalla prassi, quello che sa fare a meno dell’ufficiale giudiziario.
del diritto e l’azione dell’ufficiale giudiziario Le tante parole spese negli ultimi tempi su temi qualificanti della esecuzione, sulla necessità di porre rimedio a quella da tutti avvertita come la crisi del processo esecutivo ed in particolare della espropriazione forzata, si sintetizzano per noi pratici, per cultura poco votati alla speculazione teorica che illumina e contraddistingue gli accademici e gli eruditi del diritto, nella concreta difficoltà, quando non impossibilità, di attuare diritti e dare concretezza al credito.
Detta percentuale è stata ricompresa fra le voci retributive dell’ufficiale giudiziario, nell’art.
1229/59 (Ordinamento  degli Ufficiali Giudiziari) l'ufficiale giudiziario provvede all'espletamento di tutti gli atti demandatigli legge o regolamento".
), - questa funzione è ora riservata dal Contratto Integrativo agli operatori giudiziari -; provvede alla esecuzione dei suoi ordini; esegue la notificazione degli atti e, attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce".
E', anche, alla luce di questa positiva statuizione, che il Contratto Integrativo del 5 aprile 2000, tracciando le nuove figure professionali del Ministero della Giustizia, ha individuato negli ufficiali giudiziari B3 quei “lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori”, e negli ufficiali giudiziari C1 “lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario…” Di qui la delineazione di un nuovo ordinamento professionale del personale ispirato ad una più articolata flessibilità dell’impiego delle risorse umane, con la unificazione delle funzioni di base, e per quel che ci riguarda, con il superamento della distinzione “…delle funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti, che hanno finora differenziato i diversi profili professionali degli Assistenti e dei Collaboratori UNEP, che la stessa norma contrattuale ha inteso abrogare”,  come espressamente si legge nella Circolare del Ministero della Giustizia, a firma del Capo Dipartimento, in data 27 settembre 2002.
individua le dell'ufficiale giudiziario" nelle seguenti funzioni: il giudice in udienza (art.
Pur senza inoltrarmi in una disamina approfondita di altre circostanze favorevoli all'interpretazione fin qui seguita, appare necessario ricordare che l'ufficiale giudiziario, a norma degli artt.
Ne è risultato un assetto contrassegnato dalla progressiva abrogazione della normativa speciale del pubblico impiego ma il sistema delle fonti, soprattutto per quel che riguarda la integrazione delle regole giuridiche dettate per l’ufficiale giudiziario con quelle  della riforma, anziché semplificarsi, si è  gravemente complicato per la concreta difficoltà di sostituire, con effetti positivi, i nuovi principi al vecchio regime ordinamentale.
I concessionari, si legge, sono in grado di pagare direttamente avendo tutte le informazioni utili: hanno l’evidenza del riscosso, detratte le somme spettanti a terzi, ed hanno l’evidenza delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati, poiché nei modelli di versamento dagli uffici giudiziari ai concessionari c’è un apposito codice tributo 919T.
Al di là delle teoriche prospettazioni  persiste inalterata, se non aggravata, una intrinseca indeterminatezza della norma applicabile, con un effettivo rischio di destrutturazione degli uffici nep, a scapito della professionalità e delle attribuzioni proprie dell'ufficiale giudiziario.
Ne consegue che anche per l'ufficiale giudiziario la struttura retributiva, nel rapporto di impiego, è inderogabilmente determinata per contratto e gli emolumenti dovuti a titolo di stipendio base o indennità vanno corrisposti nelle stesse modalità, quantità e forme stabilite per gli altri dipendenti dell’amministrazione della giustizia.
Il processo di delegificazione - attuato dalle disposizioni contrattuali - non può estendere la sua portata a quelle disposizioni di legge che stabiliscono attribuzioni estranee al rapporto regolato e a cui, gli ufficiali giudiziari sono chiamati ad  adempiere, con predisposizione di mezzi, e sotto responsabilità personale.
Significative in tal senso sono sia la mancata indicazione, nel contratto di comparto, delle norme ordinamentali ritenute incompatibili e quindi disapplicate che, nel contratto integrativo, la impropria collocazione dell’ufficiale giudiziario nel settore della professionalità amministrativo-giudiziaria.
Così ridefinito l’ambito di riferimento, risulta confermata la fonte contrattuale come fonte primaria della retribuzione quando la prestazione è legata all’espletamento di attività connesse alla funzione giurisdizionale, come nel caso della notificazione e delle esecuzioni, i cui soli proventi possono coerentemente essere imputati allo stipendio dell’ufficiale giudiziario.
93, pur se la disciplina del rapporto di lavoro veniva demandata legge ed agli atti regolamentari, si registrava una prima apertura alla contrattazione con la previsione di una “ipotesi di accordo collettivo” tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali.
E ciò perché si è voluta trascurare, in un processo di improbabile armonizzazione, la particolare, irriducibile, caratterizzazione del ruolo e delle attribuzioni che la legge espressamente conferisce all’ufficiale giudiziario il quale, godendo di un’adeguata autonomia nell’esercizio delle sue funzioni, rimane assoggettato al solo potere di sorveglianza del capo dell’ufficio.
, circa il versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso, la relazione illustrativa ricordata spiega che la previsione di una fonte secondaria trova giustificazione nel fatto che il diritto alla percentuale considerata – che rientra tra gli elementi della retribuzione valevoli per la pensione ordinaria -  è disciplinato altrove (art.
struttura retributiva dell'ufficiale giudiziario nel contratto La retribuzione rappresenta un tema centrale della disciplina dei rapporti dei pubblici dipendenti sia per quanto concerne il controllo della spesa, e quindi il livello del trattamento economico, sia in ordine alla struttura, e quindi alle componenti, della retribuzione.
Nell’ambito delle diverse attività dell’ufficiale giudiziario occorre pertanto distinguere le funzioni connesse al ruolo processuale di esso, contrattualmente regolate, dalle attribuzioni extraprocessuali, demandategli da specifiche norme di legge, che esulano dal contratto e dalla regolamentazione che ne deriva.
i proventi costituiti dai  diritti che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere sugli atti, mentre rimangono imputate a compenso, a norma dell'art.
Molte cose potrebbero dirsi a dimostrazione dell’assunto, ma per rimanere al tema trattato, credo sia opportuno solo evidenziare come l’ufficiale giudiziario predisponga i mezzi ed organizzi autonomamente e a proprio rischio l’attività di levata dei protesti, per lo più al di fuori dell'orario di ufficio (le commissioni cambiarie vanno accettate fino alle ore 18 come previsto dall'art.
106 ricordato, stabilendo che agli ufficiali giudiziari possono essere richiesti solo gli atti o le attività espressamente demandategli dal legislatore.
A titolo anche solo esemplificativo si ricordi che l'ufficiale giudiziario ha la diretta gestione, anche economica, dell'ufficio; mantiene una retribuzione proventistica, con conseguente onere di amministrazione di somme ingenti e di tenuta di una complessa contabilità; ha l'obbligo di compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità personale, ove chiamato a dirigere l'ufficio, entro i termini previsti dalla legge tributaria, i modelli CUD concernenti il personale dell'ufficio e di compiere le trattenute fiscali, anche ai fini irpef, quale sostituto d'imposta.
L'ufficiale giudiziario si serve, ove ritiene e sotto la propria responsabilità, di proprio personale dipendente per la presentazione dei titoli cambiari (art.
Notiziario Giuridico Telematico - Ufficiali Giudiziari
3 CCNL 24 aprile 2002, la retribuzione degli ufficiali giudiziari, come invece espressamente prevedeva l’art.
Giudiziari: attività stragiudiziali e regime dei compensi alla luce della disciplina contrattuale e della normativa vigente.
8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alle norme di raccordo di cui all'art 1, comma 2 del CCNL 1998/2001, ove si prevede che giudiziari, nel rispetto dell'art.



valutazione:
contenuti: ricorso agli ufficiali giudiziari




TEXT CACHED
321), mentre gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari non usufruirebbero di un eguale adeguamento della indennità loro attribuita, perchè l’art.
14, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt.

2 della stessa legge); che la questione riguarda uno solo degli elementi che compongono il trattamento economico complessivo degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, che é oggetto di una complessiva, specifica ed autonoma disciplina: caratterizzata, per un verso, dalla garanzia di un trattamento minimo stipendiale parametrato sui livelli retributivi, considerati corrispondenti, dell’amministrazione giudiziaria, per l’altro verso dalla percezione di ulteriori emolumenti determinati in misura percentuale rispetto ai proventi derivanti dall’attività svolta e dagli atti compiuti, ciò in correlazione con il particolare stato giuridico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, diverso da quello della generalità dei dipendenti dell’amministrazione della giustizia, tra i quali sono stati invece inseriti, modificando il loro precedente stato giuridico, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari (legge 16 ottobre 1991, n.
321), i quali ricevono il medesimo trattamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie; che la non omogeneità tra le categorie di dipendenti e la diversità dei meccanismi di determinazione dei rispettivi trattamenti retributivi che il giudice rimettente pone a raffronto rendono non priva di giustificazione la differente disciplina anche quanto all’adeguamento periodico di una delle componenti del sistema retributivo; che non può essere invocato l’art.
Consulta Online - Ordinanza n. 368/99
525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt.
14 del 1991 ha attribuito al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, a decorrere dal 1° gennaio 1990, un compenso mensile non pensionabile nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore; tale compenso, secondo il giudice rimettente, sarebbe sostanzialmente identico all’indennità giudiziaria, originariamente attribuita ai soli magistrati (art.
525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, sul ricorso proposto da Caterina Galdiero ed altri contro il Ministero delle finanze ed altra, iscritta al n.
525; che il compenso mensile attribuito agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari é stato introdotto e determinato con modalità diverse rispetto all’indennità speciale attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, essendo tale compenso, sia nel momento della iniziale determinazione sia nelle vicende successive, compiutamente compreso nell’ambito della contrattazione collettiva, mentre l’indennità per il personale delle cancellerie e segreterie é stata determinata direttamente dalla legge (art.
525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), nella parte in cui, disponendo che alle indennità attribuite al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dalla legge 22 giugno 1988, n.
27, ed esteso in via temporanea, fino al 31 dicembre 1993, all’indennità attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed al personale amministrativo delle magistrature speciali dall’art.
3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di personale in precedenza equiparate; in particolare per i coadiutori addetti ai medesimi uffici notificazioni, esecuzioni e protesti opererebbe l’adeguamento automatico della indennità loro spettante, essendo stati essi compresi tra i dipendenti dell’amministrazione giudiziaria (legge 16 ottobre 1991, n.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni ufficiali giudiziari e assistenti degli uffici unici notifiche per ottenere l'accertamento del diritto all’adeguamento periodico del compenso mensile loro attribuito dall’art.
14 ha attribuito, dal 1° gennaio 1990, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, del meccanismo di adeguamento periodico previsto per l’indennità corrisposta ai magistrati dall’art.
27, non prevede che lo stesso meccanismo di adeguamento periodico si applichi al compenso mensile percepito dagli ufficiali e dagli aiutanti ufficiali giudiziari; che la legge n.



valutazione:
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TEXT CACHED
Infatti io ho diritto di restare nel territorio del veneto” poiché io ho regolarmente e legalmente ottenuto il permesso di soggiorno fino al 01/09/2002 dalle Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto previsto dalle leggi, e ne allego fotocopia, (il permesso originale mi stato strappato davanti agli occhi dagli agenti di polizia), In merito al procedimento di espulsione del Prefetto notificatomi dalla Questura di Padova chiedo, quindi per i motivi di legge esposti in seguito: un decreto sospensivo urgente che sospenda l'atto di espulsione per motivi di diritti umani; l'annullamento dell'atto perché nullo, illegittimo e contrario alle leggi italiane e internazionali, incostituzionale e contrario alla Costituzione italiana poiché mi nega un diritto umano (art.
Illustre, questo ricorso stato presentato con l'aiuto di un interprete di fortuna fra la lingua italiana e la mia lingua madre, ma mi un interprete abilitato ed un difensore.
) oltre che a darmi diritto a rtutelarmi per il risarcimento dei danni economici e di rilievo penale davanti alla competente autorità giudiziaria Tribunale del Popolo Veneto che deciderà senza prescrizione di termini; chiedo venga riconosciuto che ho il diritto di ricorrere alle istituzioni di Autogoverno Veneto in via esclusiva e la negazione di questo mio diritto non negoziabile attentato ai miei diritti politici e sociali e culturali previsti L.
- Ciampi Azzelio, presunto presidente della Repubblica italiana, per i mancati atti dovuti di ri­conoscimento dell'autodeterminazione del popolo veneto;- Lamberto Dini , Prodi Romano, Dalema Massimo, Amato Giuliano, Berlusconi Silvio tutti ex presi­denti del Consiglio dei Ministri o del Governo Italiano e Prodi Romano quale presidente della Commis­sione Europea, per gli atti di eversione compiuti nell'anno 1996 quale presidente del consiglio in me­rito al ricorso proposto da concreta per l'annullamento delle sue stesse elezioni in quanto prova la morte giuridica dell'italia quale Stato ; - Galan Giancarlo - sedicente Presidente della Regione Veneto in merito agli atti a lui trasmessi di obbligo di trasferimento delle potestà all'autogoverno del popolo veneto , che egli non ha adempiuto;.

9 dell'ordinamento giudiziario, il magistrato italiano ha giurato fedeltà italiana, al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio", ogni magistrato italiano, in quanto obbligato a rispettare le leggi dello Stato (Stato e Repubblica non sono la stessa entità giuridica, vedi infra) non può essere terzo e quindi non può giudicare cittadini italiani di nazionalità non italiana su temi che riguardino tali atti di autodeterminazione; fino a quando non esistevano magistrati direttamente eletti dai veneti come diritto di autogoverno, fino ad allora si avuta l'assoluta invalidità dei procedimenti giudiziari contro i veneti riguardo a questioni di autodeterminazione, poiché al riguardo il magistrato applicava la legislazione italiana dello Stato e non quella internazionale cogente per l'art.
) riconosciuto dagli altri paese della Comunità internazionale; nel quadro dell'Italia i popoli sono previsti come entità giuridiche esistenti (popolo veneto e sardo - vedi riferimenti legislativi sopra ) ed autonomamente dotate di potestà politiche, giuridiche economiche e sociali dati dalla L.
Siamo dunque di fronte ai primi elementari atti di soppressione etnica? Questo considerato Non posso riconoscere alla persona cui propongo questo ricorso il titolo e le legittimità di funzionario o agente legale in quanto agisce in violazione del combinato delle leggi art.
340/1971 dato che io proponente il ricorso sono di nazionalità marocchina e non italiana, ed in quanto l'autorità giudiziaria a cui sono sottoposto il del Popolo Veneto" che istituita direttamente dal popolo veneto in Borgoricco di Padova in data 26 settembre 1999, ed io non posso essere distolto dalla giurisdizione del Tribunale del popolo Veneto ai sensi dell'art.
il Re d'Italia, sotto la riserva giuridica dei trattati che le popolazioni fossero debitamente consultate, con la conseguenza che nel territorio nazionale veneto lo Stato Italiano non ha alcuna legittima presenza e non può esibire documentazione legale che comprovi la sua legittima presenza o amministrazione; le popolazioni del lombardo-veneto hanno una sovranità già riconosciuta nei trattati di cessione al Re Vittorio Emanuele II e dunque tale sovranità da rispettarsi per l'unione allo Stato Italiano mai richiesta né approvata; secondo quanto riportato nel libro di Ettore Beggiato grande Truffa" Edizioni universitarie Venezia, il plebiscito del 1866 nel territorio del Regno Lombardo-Veneto mancante del requisito della espressione delle popolazioni interessate" richiesta dal trattato di cessione dall'Austria al Regno d'Italia, oltre che essere stato svolto con la presenza di soldati italiani che votarono al posto dei veneti che militarono per l'Austria come detto da Serraglia Valerio il 21/02/2002 su Antenna 3 Nord-Est; la Costituzione non può essere richiamata quale limite invalicabile all'autodeterminazione, nemmeno quell'art.
) riconosciuto dagli altri paese della Comunità internazionale e la sovranità di origine internazionale spetta ad ogni nazione, anche se parte della Repubblica Italiana, indipendentemente dalla Costituzione; la Repubblica italiana non uno Stato e non coincide con lo Stato Italiano, così come non Stato l'Unione Europea; il territorio nazionale veneto ha uno status giuridico simile a quello dei comuni di Livigno e Campione, ossia territorio della Repubblica ma NON territorio dello Stato Italiano, ossia autogovernato e territorio non soggetto ad IVA italiana ma soggetto ad imposta come Stabilito dall'Autogoverno del Popolo Veneto; il GOVERNO DEL POPOLO VENETO per legge veneta gestito da un presidente eletto dall'ASENBLEA DEI MENBRI (Parlamento nazionale veneto); le istituzioni nazionali venete usano il simbolo della Repubblica Italiana nelle carte intestate, così come la bandiera con un Leone della Veneta Repubblica e se l'uso del simbolo della Repubblica Italiano reato (per singoli, partiti e movimenti politici) la Magistratura Italiana ha già valutato l'Autogoverno come Istituzione che può invece usarlo legalmente e riconosce che l'uso consuetudinario da parte delle Autorità di Autogoverno del simbolo della Repubblica Italiana non reato di uso illegittimo né penalmente rilevante (Procura della Repubblica di Padova fascicolo NR.
1 Cost) al popolo veneto; La notifica agli interessati della irregolarità e illegalità del comportamento tenuto; l'assegnazione di un interprete e di un difensore a spese della amministrazione procedente per potermi difendere di persona prima della sentenza; il risarcimento dal danno di detenzione illegale; un decreto che sancisca la validità del mio permesso di soggiorno rilasciatomi dal Governo del Popolo Veneto dall'Autogoverno del Popolo Veneto; esposizione di sostegno Premesso che: come nel dettaglio spiego in seguito, per le leggi n.
340/1971 e 102 costituzione oppure pur eletto non ha accettato la carica come da legge veneta; il Tribunale del Popolo Veneto l'Autorità Giudiziaria (A.
24 della Costituzione italiana in quanto una Autorità Giudiziaria fondata e riconosciuta dal popolo veneto; motivazioni Sul dovere del funzionario di Promuovere con ogni risorsa le autonomie locali, si parta dal presupposto costituzionale che lo Stato Italiano e i suoi funzionari devono promuovere le autonomie per l'art.
a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria”.
881 del 1977; il territorio nazionale dei veneti dove la sovranità appartiene agli stessi anche dove essi sono rimasti solo una minoranza territorio molto più ampio di quell'ente territoriale dello Stato Italiano chiamato veneto" la quale più volte ha modificato e ridotto i suoi confini nel corso dei recenti anni; il territorio nazionale Veneto attualmente di fatto sotto amministrazione dello Stato Italiano, composto dalle province originalmente venete lasciate nel 1866 al Regno d'Italia dalla amministrazione Francese: dello Stato Lombardo-Veneto, quindi, sono venete le province di Belluno, Bergamo, Brescia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza e le città di Crema e Monfalcone, perché tutte della Serenissima alla data del 1797 e già prima da secoli, quindi storicamente e nazionalmente venete; poiché nel plebiscito del 1866 i veneti hanno dato il loro consenso d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale di Re Vittorio Emanuele II e suoi successori" ossia a farsi governare dalla Monarchia dei Savoia e dai loro discendenti maschi, attualmente assenti, non essendo lo Stato Italiano un successore di Re Vittorio Emanuele II per tanto lo Stato Italiano privo di legittima successione giuridica con la Monarchia in tutti i territori del Regno Lombardo-Veneto preso in amministrazione dal Re Vittorio Emanuele e divenuto 1 degli Stati di S.
1 Cost) al popolo veneto; richiedo la notifica della sentenza agli interessati della irregolarità del comportamento tenuto; richiedo il risarcimento del danno di detenzione illegale; richiedo un decreto che sancisca la validità del mio permesso di soggiorno rilasciatomi dal Governo del Popolo Veneto dall'Autogoverno del Popolo Veneto; se il magistrato continua nel procedimento con norme italiane La persona informata ed edotta che fa attentato alle leggi venete ed internazioneli e quindi alle Istituzioni nazionali Venete, ossia attentato alla assemblea legislativa Nazionale Veneta le cui elezioni sono state riconosciute legali anche dal Dott.
Spett
165/1998 del 09/03/2000 ha riconosciuta nella legge la piena legittimità del del Popolo Veneto", mentre il presidente del Tribunale di Padova ha ricevuto un ricorso in merito presentato da Lando Massimo il 27/02/2002; per l'art.
veneto, fatto nella realtà di oltre 7 milioni di persone, giuridicamente costituito almeno da Loris Palmerini, nato a Padova il 29 luglio 1968, e da Franceschi Luciano, nato a Borgoricco (PD) il 26 maggio 1959, entrambi figli di veneti stanziali da almeno 5 generazioni, che si sono dichiarati di nazionalità veneta e veneto" a Borgoricco di Padova il 24 luglio 1999 e dunque il popolo veneto risulta costituito e rappresentato da Palmerini Loris e da Franceschi Luciano che che lo rappresentano come figli della patria veneta unitamente secondo regole interne di autogoverno rispettose dei diritti umani; il 27 luglio 1999 il popolo veneto ha istituito a Borgoricco (PD) la "Lista dei Cittadini veneti" che la lista che elenca, come il secolare d'or", i Cives Veneti, ossia i cittadini di nazionalità veneta che lo Stato Italiano non ha mai censito così come non lo fece la monarchia; esistono centinaia di persone registrate nella dei cittadini veneti" che si sono dichiarate di nazionalità veneta e parte del popolo veneto acquisendo la cittadinanza veneta, oltre che possederne per lo più un'altra, essendo un diritto di coloro che sono di nazionalità veneta indipendentemente dal cittadinanza già posseduta, poiché la cittadinanza veneta un diritto anche economico e politico che protrae dagli avi e si estende agli eredi; il 27 luglio 1999 in Borgoricco di Padova, ai sensi dell'art.



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contenuti: ricorso agli ufficiali giudiziari

 
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